Art. 4.
  1.  Gli  edifici  e  le  relative  aree di pertinenza delle caserme
"Cavour"   e  "Montezemolo",  ubicate  nella  citta'  di  Roma,  sono
destinati  a sedi di uffici di organi giurisdizionali. I termini e le
modalita'  relativi  al  mutamento di destinazione d'uso dei predetti
immobili,  nonche'  alla eventuale cessione delle aree necessarie per
la   rilocalizzazione  delle  strutture  militari,  saranno  definiti
mediante  apposita  convenzione  da  stipulare, entro sessanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  tra il
Presidente  del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro
per  i  problemi  delle  aree  urbane,  il  Ministro della difesa, il
Ministro di grazia e giustizia, il Ministro delle finanze, il sindaco
del comune di Roma e i sindaci degli altri comuni interessati.
  2. Per consentire la rilocalizzazione delle caserme di cui al comma
1,  in  aggiunta  ad  ogni altra eventuale risorsa disponibile per il
medesimo scopo, e' autorizzata la spesa di lire settanta miliardi per
l'anno 1989.
  3.  All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede a
carico  delle  disponibilita'  in  conto residui iscritte al capitolo
8002  dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno
1989  e  si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18
agosto  1978,  n.  497, e successive modificazioni ed integrazioni, e
del quinto comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.