Art. 4. 1. Gli edifici e le relative aree di pertinenza delle caserme "Cavour" e "Montezemolo", ubicate nella citta' di Roma, sono destinati a sedi di uffici di organi giurisdizionali. I termini e le modalita' relativi al mutamento di destinazione d'uso dei predetti immobili, nonche' alla eventuale cessione delle aree necessarie per la rilocalizzazione delle strutture militari, saranno definiti mediante apposita convenzione da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, il Ministro della difesa, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro delle finanze, il sindaco del comune di Roma e i sindaci degli altri comuni interessati. 2. Per consentire la rilocalizzazione delle caserme di cui al comma 1, in aggiunta ad ogni altra eventuale risorsa disponibile per il medesimo scopo, e' autorizzata la spesa di lire settanta miliardi per l'anno 1989. 3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede a carico delle disponibilita' in conto residui iscritte al capitolo 8002 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1989 e si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni ed integrazioni, e del quinto comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.