Art. 5.
  1.  Per  l'immediata realizzazione di interventi sui beni culturali
esistenti  nella  citta' di Roma e' autorizzata la spesa complessiva,
da  iscriversi  nello  stato  di  previsione del Ministero per i beni
culturali e ambientali, di lire 160 miliardi, di cui lire 30 miliardi
per  il  1989, lire 30 miliardi per il 1990 e lire 10 miliardi per il
1991,  da  destinare  alla  soprintendenza  archeologica  di Roma per
interventi sul patrimonio archeologico; lire 24 miliardi per il 1989,
lire  24  miliardi  per  il  1990  e lire 12 miliardi per il 1991, da
destinare alla soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici
di  Roma  per  interventi  sui  beni  architettonici, ivi compresa la
Galleria  Borghese  per non meno di lire 10 miliardi; lire 3 miliardi
per  il  1989,  lire  3 miliardi per il 1990 e lire 4 miliardi per il
1991  alla  soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma per
interventi sui beni artistici e storici. Si applicano le disposizioni
della  legge  23  marzo 1981, n. 92. Per lire 6 miliardi per il 1989,
lire  6  miliardi  per  il  1990  e  lire  8  miliardi per il 1991 il
finanziamento  e'  destinato  al  comune  di  Roma per interventi sul
palazzo Senatorio.
  2.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del presente articolo,
pari  a  lire 63 miliardi per il 1989, a lire 63 miliardi per il 1990
ed   a   lire   34   miliardi  per  il  1991,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio   triennale   1989-91,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1989,  all'uopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento   "Interventi   per  il
potenziamento  delle attivita' di restauro, recupero, valorizzazione,
catalogazione  del patrimonio culturale, nonche' per il finanziamento
di progetti in attuazione di piani paesistici regionali".
  3.  Fermo  restando  il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30
del  decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805,
e'  istituita,  con  sede  in  Roma,  la  Soprintendenza  per  i beni
ambientali e architettonici di Roma, senza incremento delle dotazioni
organiche   di  personale  del  Ministero  per  i  beni  culturali  e
ambientali e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale. Il
numero  complessivo  delle  soprintendenze  archeologiche, per i beni
artistici  e  storici,  per  i  beni ambientali e architettonici, ivi
comprese le soprintendenze miste, resta determinato in settanta.