Art. 6.
  1. Per interventi di edilizia universitaria volti alla creazione di
un  insediamento scientifico-didattico, integrato in connessione alla
realizzazione,  da  parte  della  regione  Lazio,  di  un immobile da
assegnare  all'Istituto  per  il  diritto  allo  studio,  e' concesso
all'Universita'  di  Roma  "La  Sapienza"  il  contributo  di lire 15
miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
  2.  Per le finalita' previste dall'articolo 2 della legge 25 giugno
1985,  n.  331, quale ulteriore contributo per il potenziamento delle
strutture   edilizie,  e'  assegnata  all'Universita'  di  Roma  "Tor
Vergata"  la  somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e
1990.  Il  termine  previsto  nel secondo comma dell'articolo 4 della
legge 3 aprile 1979, n. 122, e' prorogato al 18 aprile 1992.
  3.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  lire  20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  del capitolo 8554 dello stato di
previsione  del  Ministero  della  pubblica istruzione per i medesimi
anni,     all'uopo     intendendosi    corrispondentemente    ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 8, della legge
22 dicembre 1986, n. 910.