Art. 6. 1. Per interventi di edilizia universitaria volti alla creazione di un insediamento scientifico-didattico, integrato in connessione alla realizzazione, da parte della regione Lazio, di un immobile da assegnare all'Istituto per il diritto allo studio, e' concesso all'Universita' di Roma "La Sapienza" il contributo di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. 2. Per le finalita' previste dall'articolo 2 della legge 25 giugno 1985, n. 331, quale ulteriore contributo per il potenziamento delle strutture edilizie, e' assegnata all'Universita' di Roma "Tor Vergata" la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Il termine previsto nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1979, n. 122, e' prorogato al 18 aprile 1992. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 8554 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per i medesimi anni, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.