Art. 10 
 
  1. Le  autorizzazioni  di  spesa  destinate  al  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale rimangono determinate, per ciascun  anno
del triennio 1989-1991, secondo gli importi stabiliti  nella  tabella
D, richiamata dall'articolo 2, comma 6, della legge 24 dicembre 1988,
n. 541, e successive modificazioni.  Le  predette  autorizzazioni  di
spesa  per  quanto  attiene  alla  parte  corrente  costituiscono  il
contributo statale alla complessiva gestione dei servizi sanitari  di
competenza di ciascuna regione  ed  affluiscono,  per  le  regioni  a
statuto ordinario, al fondo comune, di cui all'articolo 8 della legge
16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
di cui fanno  parte  integrante  ma  non  concorrono  ai  fini  della
determinazione del tetto massimo di indebitamento  delle  regioni,  e
per le regioni a statuto speciale  e  per  le  province  autonome  di
Trento e Bolzano, ad un apposito fondo costituito presso il Ministero
del tesoro, fatti salvi i fondi a destinazione vincolata per legge  e
le  assegnazioni  in  favore  dell'Associazione  della  Croce   rossa
italiana, in attesa del riordinamento di cui all'articolo  70,  comma
3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  calcolate  sulla  base  dei
trasferimenti disposti nell'anno 1989 maggiorati,  per  ciascun  anno
successivo, applicando una percentuale pari al  tasso  di  inflazione
programmato. 
  2. Ai fini del completamento delle operazioni di ripiano di cui  al
decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, le unita' sanitarie locali  e  gli
istituti di ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico  di  diritto
pubblico sono tenuti a trasmettere al Ministero del tesoro, entro  il
termine  del  31  maggio  1989,  a  pena   di   decadenza,   apposita
dichiarazione, sottoscritta dal presidente del comitato di  gestione,
dal coordinatore amministrativo e dal  presidente  del  collegio  dei
revisori  dei  conti,  attestante  l'importo  dell'effettivo  residuo
disavanzo di amministrazione ancora da ripianare - di  cui  al  conto
consuntivo relativo all'esercizio 1983, gia' debitamente approvato da
parte dell'organo di controllo regionale -  con  l'indicazione  delle
partite creditorie  e  debitorie  ancora  in  essere,  aggregate  per
categorie omogenee, e dei motivi di vigenza delle partite medesime. 
  3. Le somme occorrenti  per  il  definitivo  ripiano  dei  predetti
disavanzi di amministrazione, entro i limiti  dell'importo  effettivo
di cui al comma 2,  devono  essere  richieste  in  non  piu'  di  due
soluzioni entro il termine del 31 agosto 1989, a pena  di  decadenza,
con le  modalita'  indicate  nell'articolo  4  del  decreto-legge  25
gennaio 1985, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27
marzo 1985, n. 103. 
  4. Le partite comunque in sospeso, non rientranti nel fabbisogno di
cui al comma 2, possono essere imputate alla gestione corrente  delle
unita' sanitarie locali, previa verifica della regolarita' formale  e
sostanziale delle stesse da  parte  del  collegio  dei  revisori  dei
conti. 
  5. Fino al riordino del Servizio sanitario nazionale qualora, sulla
base delle proiezioni di spesa compiute dal Ministro  della  sanita',
di concerto con il Ministro del tesoro, il livello degli  impegni  al
30 giugno di ciascun anno si stabilisca oltre il 51 per  cento  dello
stanziamento, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano
dispongono entro il termine perentorio di trenta giorni  l'attuazione
di apposite  misure  di  contenimento  della  spesa  nell'ambito  dei
finanziamenti previsti dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41. Trascorso inutilmente il predetto  termine  di  trenta  giorni
provvede, con  proprio  decreto,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri,  anche  mediante  misure
differenziate per regione o provincia autonoma.