Art. 10 1. Le autorizzazioni di spesa destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale rimangono determinate, per ciascun anno del triennio 1989-1991, secondo gli importi stabiliti nella tabella D, richiamata dall'articolo 2, comma 6, della legge 24 dicembre 1988, n. 541, e successive modificazioni. Le predette autorizzazioni di spesa per quanto attiene alla parte corrente costituiscono il contributo statale alla complessiva gestione dei servizi sanitari di competenza di ciascuna regione ed affluiscono, per le regioni a statuto ordinario, al fondo comune, di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui fanno parte integrante ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento delle regioni, e per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, ad un apposito fondo costituito presso il Ministero del tesoro, fatti salvi i fondi a destinazione vincolata per legge e le assegnazioni in favore dell'Associazione della Croce rossa italiana, in attesa del riordinamento di cui all'articolo 70, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, calcolate sulla base dei trasferimenti disposti nell'anno 1989 maggiorati, per ciascun anno successivo, applicando una percentuale pari al tasso di inflazione programmato. 2. Ai fini del completamento delle operazioni di ripiano di cui al decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, le unita' sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico sono tenuti a trasmettere al Ministero del tesoro, entro il termine del 31 maggio 1989, a pena di decadenza, apposita dichiarazione, sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, attestante l'importo dell'effettivo residuo disavanzo di amministrazione ancora da ripianare - di cui al conto consuntivo relativo all'esercizio 1983, gia' debitamente approvato da parte dell'organo di controllo regionale - con l'indicazione delle partite creditorie e debitorie ancora in essere, aggregate per categorie omogenee, e dei motivi di vigenza delle partite medesime. 3. Le somme occorrenti per il definitivo ripiano dei predetti disavanzi di amministrazione, entro i limiti dell'importo effettivo di cui al comma 2, devono essere richieste in non piu' di due soluzioni entro il termine del 31 agosto 1989, a pena di decadenza, con le modalita' indicate nell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103. 4. Le partite comunque in sospeso, non rientranti nel fabbisogno di cui al comma 2, possono essere imputate alla gestione corrente delle unita' sanitarie locali, previa verifica della regolarita' formale e sostanziale delle stesse da parte del collegio dei revisori dei conti. 5. Fino al riordino del Servizio sanitario nazionale qualora, sulla base delle proiezioni di spesa compiute dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, il livello degli impegni al 30 giugno di ciascun anno si stabilisca oltre il 51 per cento dello stanziamento, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispongono entro il termine perentorio di trenta giorni l'attuazione di apposite misure di contenimento della spesa nell'ambito dei finanziamenti previsti dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Trascorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni provvede, con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, anche mediante misure differenziate per regione o provincia autonoma.