Art. 11. 1. La lettera c) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gia' sostituita dall'articolo 19, ottavo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' ulteriormente sostituita dalla seguente: " c) titoli denominati in ECU (European currency unit), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali, nonche' titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione alle variazioni di un indice di prezzo determinato con decreto del Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi, i tassi d'interesse ed ogni altra condizione e modalita' relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti".