Art. 11. 
  1. La lettera c) dell'articolo 38 della legge  30  marzo  1981,  n.
119, gia' sostituita dall'articolo 19, ottavo comma, della  legge  22
dicembre 1984, n. 887, e' ulteriormente sostituita dalla seguente: 
   " c) titoli denominati in ECU (European currency unit), oppure  in
lire  italiane  riferite  all'ECU,  ovvero  prestiti  internazionali,
nonche' titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in
relazione alle variazioni di un  indice  di  prezzo  determinato  con
decreto  del  Ministro  del  tesoro.  Con  lo  stesso  decreto   sono
determinati  la  durata,  le  caratteristiche,  i  prezzi,  i   tassi
d'interesse  ed  ogni   altra   condizione   e   modalita'   relative
all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei
predetti prestiti".