Art. 14. 1. Per il finanziamento del terzo Piano di attuazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la facolta' di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' riferita all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, per gli anni dal 1989 al 1992. La quota per l'anno 1992 e' determinata in lire 15.000 miliardi.