Art. 14. 
  1. Per  il  finanziamento  del  terzo  Piano  di  attuazione  degli
interventi straordinari nel  Mezzogiorno,  la  facolta'  di  assumere
impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali,
prevista dall'articolo 25 del testo unico approvato con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218,  e'  riferita
all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo  1  della
legge 1° marzo 1986, n. 64, per gli anni dal 1989 al 1992.  La  quota
per l'anno 1992 e' determinata in lire 15.000 miliardi.