Art. 15. 
  1. L'Ente ferrovie dello Stato puo' procedere a  capitalizzare  nel
proprio bilancio le spese per manutenzione o qualsiasi altra spesa di
natura corrente soltanto sulla base di criteri  fissati  con  decreto
del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro  del  tesoro.
Nel determinare tali criteri si terra'  conto  dei  normali  standard
utilizzati  nella  certificazione  dei  bilanci  delle  societa'  per
azioni.