Art. 15. 1. L'Ente ferrovie dello Stato puo' procedere a capitalizzare nel proprio bilancio le spese per manutenzione o qualsiasi altra spesa di natura corrente soltanto sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro. Nel determinare tali criteri si terra' conto dei normali standard utilizzati nella certificazione dei bilanci delle societa' per azioni.