Art. 16 
 
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  d'intesa
con  i  Ministri  del  tesoro  e  delle  finanze,  viene   istituito,
nell'ambito della riorganizza zione dipartimentale  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri, un ufficio con  il  compito  di  alienare
beni di proprieta' dello Stato. La somma ricavata  dalle  alienazioni
affluisce  ad  un  apposito  capitolo  dello  stato   di   previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato.