Art. 16 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri del tesoro e delle finanze, viene istituito, nell'ambito della riorganizza zione dipartimentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un ufficio con il compito di alienare beni di proprieta' dello Stato. La somma ricavata dalle alienazioni affluisce ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.