Art. 17. 
  1. Ai fini del calcolo per il  riequilibrio  delle  anzianita',  il
valore mensile  delle  classi  e/o  degli  scatti  di  stipendio,  da
quantificare ai sensi dell'articolo 41, lettere a ) e b), del decreto
del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.  347,  concernente
norme  risultanti  dalla  disciplina  prevista  dall'accordo  per  il
personale dipendente dagli enti locali, e del punto 11, lettere a ) e
b), dell'accordo  del  29  aprile  1983,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 29 luglio 1983, concernente il  personale  delle
regioni a statuto ordinario, deve intendersi determinato dividendo il
valore della classe e/o dello  scatto  per  il  coefficiente  24  che
rappresenta il numero dei mesi necessari per maturare il diritto alla
loro attribuzione.