Art. 19 
 
  1. L'atto ricognitivo delle spese e delle  entrate  deliberato  dai
comitati di gestione delle unita'  sanitarie  locali  ai  fini  delle
leggi di ripiano dei disavanzi di amministrazione e controfirmato dal
coordinatore  amministrativo  e  dal  presidente  del  collegio   dei
revisori, che congiuntamente  ne  attestano  la  corrispondenza  alle
scritture  e  documentazioni  contabili,   deve   essere   trasmesso,
unitamente alla documentazione afferente la gestione cui si riferisce
il ripiano, alla delegazione regionale della Corte dei conti  per  il
controllo di regolarita' contabile di legittimita'. La determinazione
e le eventuali osservazioni della Corte debbono essere allegate  agli
atti da inviarsi alla regione. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si  applicano  ai  ripiani
dei disavanzi di gestione delle unita' sanitarie locali per gli  anni
1985 e 1986 di cui  al  decreto-legge  19  settembre  1987,  n.  382,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456.