Art. 19 1. L'atto ricognitivo delle spese e delle entrate deliberato dai comitati di gestione delle unita' sanitarie locali ai fini delle leggi di ripiano dei disavanzi di amministrazione e controfirmato dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori, che congiuntamente ne attestano la corrispondenza alle scritture e documentazioni contabili, deve essere trasmesso, unitamente alla documentazione afferente la gestione cui si riferisce il ripiano, alla delegazione regionale della Corte dei conti per il controllo di regolarita' contabile di legittimita'. La determinazione e le eventuali osservazioni della Corte debbono essere allegate agli atti da inviarsi alla regione. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai ripiani dei disavanzi di gestione delle unita' sanitarie locali per gli anni 1985 e 1986 di cui al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456.