Art. 2 
 
  1. Il sesto e settimo comma dell'articolo 12 del regio  decreto  18
novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni,  sono  sostituiti
dai seguenti: 
"Con decreto del Ministro del tesoro puo' consentirsi, per periodi di
durata determinata, che, in deroga a quanto disposto  dal  precedente
quarto  comma,  le  amministrazioni  dello  Stato,  comprese   quelle
autonome, anticipino fino al 10 per cento del prezzo, a fronte  della
prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti  da  parte  del
contraente;   l'erogazione    dell'anticipazione    e'    subordinata
all'avvenuto  inizio  dei  lavori,   ovvero   dell'esecuzione   della
fornitura. La misura dell'anticipazione, il graduale  recupero  della
medesima e il grado delle garanzie, sono stabiliti  con  il  suddetto
decreto. 
Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non sia
proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In  tal  caso  spettano
all'Amministrazione  anche   gli   interessi   legali   sulle   somme
anticipate". 
  2. Le disposizioni recate dall'articolo 22 della  legge  3  gennaio
1978, n. 1, sono estese ai contratti  per  forniture  e  servizi.  Le
stesse norme si applicano agli enti locali, compresi i loro  consorzi
e le aziende da essi dipendenti, agli enti pubblici, anche economici,
nonche' agli istituti ed aziende operanti comunque nell'ambito  della
pubblica amministrazione. 
  3. Sono abrogati il quinto  comma  dell'articolo  12  e  l'articolo
12-bis del regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  nonche'  ogni
altra disposizione incompatibile con il presente articolo. 
  4. Sono fatte salve le diverse misure e modalita' di  anticipazione
relative ai contratti gia' aggiudicati o stipulati in data  anteriore
a quella di entrata in vigore del presente decreto.