Art. 2 1. Il sesto e settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: "Con decreto del Ministro del tesoro puo' consentirsi, per periodi di durata determinata, che, in deroga a quanto disposto dal precedente quarto comma, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, anticipino fino al 10 per cento del prezzo, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del contraente; l'erogazione dell'anticipazione e' subordinata all'avvenuto inizio dei lavori, ovvero dell'esecuzione della fornitura. La misura dell'anticipazione, il graduale recupero della medesima e il grado delle garanzie, sono stabiliti con il suddetto decreto. Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In tal caso spettano all'Amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate". 2. Le disposizioni recate dall'articolo 22 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, sono estese ai contratti per forniture e servizi. Le stesse norme si applicano agli enti locali, compresi i loro consorzi e le aziende da essi dipendenti, agli enti pubblici, anche economici, nonche' agli istituti ed aziende operanti comunque nell'ambito della pubblica amministrazione. 3. Sono abrogati il quinto comma dell'articolo 12 e l'articolo 12-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche' ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo. 4. Sono fatte salve le diverse misure e modalita' di anticipazione relative ai contratti gia' aggiudicati o stipulati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.