Art. 20. 
  1. Il primo comma dell'articolo 54 della legge 21 dicembre 1978, n.
843, e' sostituito dal seguente: 
  "In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della  legge  3  marzo
1951, n. 193, il Ministro degli affari esteri, per i propri pagamenti
in valuta estera, e' autorizzato ad inoltrare motivate  richieste  al
Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire,  sulla
base dei cambi di finanziamento determinati alla data del  1°  aprile
di ogni anno, tenuto conto dei cambi medi comunicati - entro la  data
medesima - dall'Ufficio italiano dei cambi. Allo stato di  previsione
del Ministero degli affari esteri e' annualmente allegata la  tabella
dei suddetti cambi di finanziamento".