Art. 3. 
  1. Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981,  n.
416, e' sostituito dal seguente: 
  "La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica  per  la
cessione  in  uso  di  circuiti  telefonici  per   la   utilizzazione
telefotografica, telegrafica,  fototelegrafica  per  trasmissioni  in
fac-simile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto  per
trasmissioni  in  simultanea,  telegrafiche  e  fototelegrafiche  con
apparecchiature multiplex, nonche' alle tariffe telex e telegrafiche.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni  e'  autorizzato  a
praticare in favore delle imprese di cui  al  primo  comma  riduzioni
della  tariffa  ordinaria  delle   stampe   periodiche   spedite   in
abbonamento  postale.  La  classificazione  delle  stampe   ai   fini
dell'applicazione della tariffa ridotta  prevista  dall'articolo  56,
primo comma, del testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non puo' essere fatta in base
ad  elementi  diversi  da  quello  della  periodicita'   della   loro
pubblicazione, salvo per quelle di  cui  all'articolo  10,  comma  1,
lettera c), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, che saranno inserite
nello stesso gruppo di spedizione in abbonamento postale dei giornali
quotidiani, a condizione che sia intervenuto l'accertamento di cui al
comma 2 del medesimo articolo 10. I provvedimenti del Ministro  delle
poste e  delle  telecomunicazioni  di  cui  al  presente  comma  sono
comunicati al Garante dell'editoria, che ne riferisce  al  Parlamento
nell'ambito della relazione semestrale". 
  2. All'ottavo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981,  n.
416, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "L'importo  delle
compensazioni relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione  delle
poste e delle telecomunicazioni e' stabilito nella misura di lire  50
miliardi  annui  indipendentemente  da  eventuali  adeguamenti  delle
tariffe dei servizi stessi".