Art. 4 
 
  1. A decorrere dall'anno 1989,  il  CIPE  determina,  entro  il  31
dicembre  di   ciascun   anno,   i   settori   cui   debbono   essere
prioritariamente indirizzati gli interventi di cui ai commi  3  e  7.
Per l'anno 1989 il termine e' fissato al 20 marzo. 
  2. A  decorrere  dall'anno  1989,  la  Cassa  depositi  e  prestiti
comunica al CIPE, entro il 31 ottobre di  ciascun  anno,  l'ammontare
dei mutui che, nell'ambito del limite massimo dei  mutui  concedibili
agli enti locali, la Cassa stessa prevede di poter concedere,  tenuti
presenti gli interventi della Direzione generale  degli  istituti  di
previdenza e dell'Istituto per il credito sportivo. Per  l'anno  1989
il termine e' fissato al 10 marzo. 
  3. A decorrere dall'anno 1989, la Cassa  depositi  e  prestiti,  la
Direzione generale degli istituti di previdenza e l'Istituto  per  il
credito  sportivo  possono  deliberare  la  concessione  di  mutui  o
stipulare contratti di mutuo in favore di  province,  comuni  e  loro
consorzi, nonche' di comunita' montane, entro il  limite  complessivo
di 9.000 miliardi annui. 
  4. Fermi restando gli interventi statali disposti  dalla  normativa
vigente sui mutui degli enti locali contratti a  tutto  l'anno  1988,
sui mutui contratti a  decorrere  dall'anno  1989  e'  attribuito  un
concorso statale a valere sugli  stanziamenti  iscritti  ai  capitoli
7232 e 7233 dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'interno,
nella misura e  con  le  modalita'  stabilite  dall'articolo  21  del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66. Detti stanziamenti sono  integrati
delle disponibilita' rivenienti  dall'applicazione  dell'articolo  6,
comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n.  359,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1987,  n.  440.  Il  concorso
statale e' determinato calcolando,  entro  il  limite  massimo  della
somma spettante a ciascun ente a valere sul  fondo  per  lo  sviluppo
degli  investimenti,  per  i  mutui  contratti  negli  anni  1989   e
successivi, una rata di ammortamento costante annua  posticipata  con
interesse del 5, 6 o 7 per cento, in relazione alla  tipologia  delle
opere ed ai criteri di priorita' stabiliti dal  CIPE,  ai  sensi  del
comma 1. Le modalita' di applicazione sono fissate  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con  quello  del  tesoro,  sentite
l'ANCI, l'UPI, e  l'UNCEM,  da  emanarsi  entro  dieci  giorni  dalla
delibera del CIPE di cui al comma 1. 
  5. Resta salva la possibilita' per le province, comuni e  comunita'
montane di utilizzare, nell'anno successivo, le quote del  fondo  per
lo  sviluppo  degli  investimenti   non   utilizzate   nell'anno   di
assegnazione. Per le quote relative all'anno 1988 da  utilizzare  nel
1989, la quota del  concorso  statale  viene  determinata  secondo  i
criteri di cui al comma 4. 
  6. Entro il limite di cui al comma 3, la Cassa depositi e  prestiti
e' autorizzata,  per  ciascuno  degli  anni  1989,  1990  e  1991,  a
concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti  mutui
ventennali per un  importo  complessivo  di  lire  600  miliardi,  ed
unitario di 100 milioni,  per  la  costruzione,  l'ampliamento  e  la
ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di  depurazione
e di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani.  La  somma  messa  a
disposizione deve essere impegnata, a pena di decadenza, entro il  30
novembre  del  secondo  anno  successivo  all'assegnazione.  I  mutui
possono essere concessi, su  deliberazione  dei  comuni  beneficiari,
direttamente ai consorzi regolarmente costituiti,  di  cui  i  comuni
stessi  facciano  parte,  purche'  l'intervento  sia  realizzato  nel
rispettivo  territorio;  per  gli  impianti  di  depurazione   o   di
smaltimento e' sufficiente la permanente destinazione a servizio  dei
comuni stessi. Per  le  assegnazioni  1987  e  1988  resta  ferma  la
normativa di cui all'articolo 10,  comma  10,  del  decreto-legge  31
agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
ottobre 1987, n. 440. 
  7. Salvo  quanto  previsto  al  comma  8,  gli  importi  dei  mutui
autorizzati da specifiche disposizioni  legislative  a  favore  degli
enti locali per ciascuno degli anni 1989  e  successivi,  nonche'  di
quelli autorizzati per gli anni precedenti  non  utilizzati  mediante
concessioni formali entro il 31  dicembre  1988,  sono  compresi  nel
limite dei mutui di cui al comma 3. 
  8. Le disposizioni di cui al presente  articolo,  ad  eccezione  di
quelle di cui al comma 2, non si applicano ai mutui, le cui  rate  di
ammortamento siano poste a intero carico del bilancio dello Stato, da
assumere per l'edilizia scolastica, compreso l'adeguamento alle norme
di sicurezza e per l'edilizia giudiziaria. Nei limiti delle esistenti
autorizzazioni legislative di spesa, le medesime disposizioni non  si
applicano ai mutui, per le aree ad alto  rischio  ambientale  di  cui
all'articolo 17, commi 18 e 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per
le opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, limitatamente a
quanto stabilito dal comma 9 dell'articolo  9  del  decreto-legge  31
agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
ottobre 1987,  n.  440,  per  il  finanziamento  dei  maggiori  oneri
dell'indennita' di esproprio di cui alla legge 27  ottobre  1988,  n.
458, per le opere di impiantistica sportiva di cui al decreto-legge 3
gennaio 1987, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni e integrazioni, per gli
impianti di depurazione e gli impianti  di  trattamento  dei  rifiuti
solidi urbani e speciali di cui al decreto-legge 31 agosto  1987,  n.
361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1987,  n.
441,  per  l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche  di   cui
all'articolo 29, comma 2, della citata legge n. 67 del 1988, per  gli
interventi di cui  all'articolo  4,  comma  2,  del  decreto-legge  4
novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
dicembre 1988, n. 556, per gli  interventi  di  cui  all'articolo  7,
comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, nonche'  per  gli
interventi  di  cui  all'articolo  10,  comma  3  e   seguenti,   del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. 
  9. A decorrere dall'anno 1990, la deliberazione di  assunzione  dei
mutui da parte dei comuni, province, loro consorzi e delle  comunita'
montane e' subordinata all'avvenuta  deliberazione  del  bilancio  di
previsione  nel  quale  siano  incluse  le  relative  previsioni.  Il
consiglio dell'ente, prima di  approvare  il  progetto  od  il  piano
esecutivo dell'investimento deve, con  apposito  atto,  approvare  il
piano finanziario con il quale dimostrare l'effettiva possibilita' di
pagamento sia delle rate di ammortamento del mutuo sia delle maggiori
spese di gestione conseguenti alla  realizzazione  dell'investimento,
indicando le effettive risorse con le quali  verra'  fatto  fronte  a
tali  oneri.  La  deliberazione  che  approva   il   suddetto   piano
costituisce   presupposto   necessario    di    legittimita'    delle
deliberazioni di approvazione dell'investimento e di  assunzione  dei
mutui. I predetti piani finanziari  sono  integrati  nella  relazione
previsionale e programmatica e  costituiscono  allegato  obbligatorio
della stessa fino al  secondo  esercizio  successivo  all'attivazione
dell'investimento. 
  10. A decorrere dall'anno 1991, il limite all'assunzione  di  mutui
da parte delle province, dei comuni e delle comunita' montane, di cui
agli articoli 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n.
946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978,  n.
43, e  8,  comma  2,  del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  359,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,  n.  440,
e' determinato con riferimento al conto consuntivo del penultimo anno
precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui. 
  11. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi e  le
comunita' montane  non  possono  stipulare  contratti  di  mutuo  con
istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo  che  la
stessa abbia manifestato la propria indisponibilita' alla concessione
del mutuo. La Cassa depositi e prestiti deve  comunicare  la  propria
indisponibilita' entro quarantacinque giorni dalla data di  ricezione
della  richiesta.  La  mancata  risposta,  trascorso  tale   termine,
equivale a dichiarazione di indisponibilita'. 
  12. Il quinto comma dell'articolo 13 del decreto-legge 28  febbraio
1983, n. 55, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
1983, n. 131, e' abrogato.