Art. 4 1. A decorrere dall'anno 1989, il CIPE determina, entro il 31 dicembre di ciascun anno, i settori cui debbono essere prioritariamente indirizzati gli interventi di cui ai commi 3 e 7. Per l'anno 1989 il termine e' fissato al 20 marzo. 2. A decorrere dall'anno 1989, la Cassa depositi e prestiti comunica al CIPE, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'ammontare dei mutui che, nell'ambito del limite massimo dei mutui concedibili agli enti locali, la Cassa stessa prevede di poter concedere, tenuti presenti gli interventi della Direzione generale degli istituti di previdenza e dell'Istituto per il credito sportivo. Per l'anno 1989 il termine e' fissato al 10 marzo. 3. A decorrere dall'anno 1989, la Cassa depositi e prestiti, la Direzione generale degli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo possono deliberare la concessione di mutui o stipulare contratti di mutuo in favore di province, comuni e loro consorzi, nonche' di comunita' montane, entro il limite complessivo di 9.000 miliardi annui. 4. Fermi restando gli interventi statali disposti dalla normativa vigente sui mutui degli enti locali contratti a tutto l'anno 1988, sui mutui contratti a decorrere dall'anno 1989 e' attribuito un concorso statale a valere sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura e con le modalita' stabilite dall'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66. Detti stanziamenti sono integrati delle disponibilita' rivenienti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440. Il concorso statale e' determinato calcolando, entro il limite massimo della somma spettante a ciascun ente a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, per i mutui contratti negli anni 1989 e successivi, una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 5, 6 o 7 per cento, in relazione alla tipologia delle opere ed ai criteri di priorita' stabiliti dal CIPE, ai sensi del comma 1. Le modalita' di applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, sentite l'ANCI, l'UPI, e l'UNCEM, da emanarsi entro dieci giorni dalla delibera del CIPE di cui al comma 1. 5. Resta salva la possibilita' per le province, comuni e comunita' montane di utilizzare, nell'anno successivo, le quote del fondo per lo sviluppo degli investimenti non utilizzate nell'anno di assegnazione. Per le quote relative all'anno 1988 da utilizzare nel 1989, la quota del concorso statale viene determinata secondo i criteri di cui al comma 4. 6. Entro il limite di cui al comma 3, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti mutui ventennali per un importo complessivo di lire 600 miliardi, ed unitario di 100 milioni, per la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La somma messa a disposizione deve essere impegnata, a pena di decadenza, entro il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione. I mutui possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente ai consorzi regolarmente costituiti, di cui i comuni stessi facciano parte, purche' l'intervento sia realizzato nel rispettivo territorio; per gli impianti di depurazione o di smaltimento e' sufficiente la permanente destinazione a servizio dei comuni stessi. Per le assegnazioni 1987 e 1988 resta ferma la normativa di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440. 7. Salvo quanto previsto al comma 8, gli importi dei mutui autorizzati da specifiche disposizioni legislative a favore degli enti locali per ciascuno degli anni 1989 e successivi, nonche' di quelli autorizzati per gli anni precedenti non utilizzati mediante concessioni formali entro il 31 dicembre 1988, sono compresi nel limite dei mutui di cui al comma 3. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, non si applicano ai mutui, le cui rate di ammortamento siano poste a intero carico del bilancio dello Stato, da assumere per l'edilizia scolastica, compreso l'adeguamento alle norme di sicurezza e per l'edilizia giudiziaria. Nei limiti delle esistenti autorizzazioni legislative di spesa, le medesime disposizioni non si applicano ai mutui, per le aree ad alto rischio ambientale di cui all'articolo 17, commi 18 e 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per le opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, limitatamente a quanto stabilito dal comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, per il finanziamento dei maggiori oneri dell'indennita' di esproprio di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, per le opere di impiantistica sportiva di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni e integrazioni, per gli impianti di depurazione e gli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani e speciali di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 29, comma 2, della citata legge n. 67 del 1988, per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, nonche' per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. 9. A decorrere dall'anno 1990, la deliberazione di assunzione dei mutui da parte dei comuni, province, loro consorzi e delle comunita' montane e' subordinata all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale siano incluse le relative previsioni. Il consiglio dell'ente, prima di approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento deve, con apposito atto, approvare il piano finanziario con il quale dimostrare l'effettiva possibilita' di pagamento sia delle rate di ammortamento del mutuo sia delle maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione dell'investimento, indicando le effettive risorse con le quali verra' fatto fronte a tali oneri. La deliberazione che approva il suddetto piano costituisce presupposto necessario di legittimita' delle deliberazioni di approvazione dell'investimento e di assunzione dei mutui. I predetti piani finanziari sono integrati nella relazione previsionale e programmatica e costituiscono allegato obbligatorio della stessa fino al secondo esercizio successivo all'attivazione dell'investimento. 10. A decorrere dall'anno 1991, il limite all'assunzione di mutui da parte delle province, dei comuni e delle comunita' montane, di cui agli articoli 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, e 8, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e' determinato con riferimento al conto consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui. 11. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi e le comunita' montane non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la stessa abbia manifestato la propria indisponibilita' alla concessione del mutuo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilita' entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilita'. 12. Il quinto comma dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e' abrogato.