Art. 6. 
  1. Nel primo semestre di ciascun esercizio le amministrazioni e gli
enti del settore pubblico allargato possono assumere impegni di spese
correnti, in termini di competenza, a carico dei singoli capitoli del
bilancio di previsione, in misura non superiore al 50 per cento dello
stanziamento previsto.  Non  soggiacciono  a  detta  limitazione  gli
impegni il cui pagamento deve  necessariamente  avvenire  a  scadenze
determinate  in  virtu'  di  legge,  di  accordi   internazionali   o
comunitari nonche' di contratti o convenzioni, e tutti i casi in  cui
le modalita' di esecuzione della spesa risultino in contrasto con  il
principio di cui al presente comma. Nel suddetto limite  massimo  del
50 per cento sono compresi  gli  impegni  formalmente  assunti  negli
esercizi  precedenti,  in  forza  di   disposizioni   legislative   o
regolamentari a carico dell'esercizio stesso. 
  2. Per l'anno 1989, gli  stanziamenti  di  competenza  dei  singoli
capitoli degli stati  di  previsione  delle  amministrazioni  statali
anche ad ordinamento autonomo sono ridotti in misura pari al  50  per
cento della entita' dei residui  di  stanziamento  in  essere  al  31
dicembre  sui  corrispondenti  capitoli  dell'anno   precedente.   Le
disposizioni del  presente  comma  non  si  applicano  allorche'  gli
stanziamenti sono disposti da provvedimenti  legislativi  entrati  in
vigore nell'ultimo quadrimestre dell'anno finanziario.  La  riduzione
non opera per le annualita' di limiti di impegno. 
  3. In applicazione  della  disposizione  di  cui  al  comma  2,  il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,
le conseguenti variazioni di bilancio, ivi comprese  quelle  relative
alla rideterminazione occorrente in base alle  definitive  risultanze
del conto consuntivo dello Stato, parificato dalla Corte dei conti. 
  4. Le quote di stanziamento eliminate nell'esercizio  1989  possono
essere reiscritte ai pertinenti capitoli di  bilancio  dell'esercizio
successivo. Le proposte di reiscrizione sono  formulate  in  sede  di
progetto di bilancio per il  1990  e  sono  evidenziate  in  apposita
tabella. Per la reiscrizione nei bilanci delle aziende autonome delle
riduzioni agli stanziamenti di competenza, di cui al  comma  2,  puo'
essere autorizzata la concessione da parte dello  Stato  di  apposito
contributo, in misura pari alle somme che  devono  essere  reiscritte
nell'esercizio 1990. 
  5. Il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18  novembre
1923,  n.  2440,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate  alla
chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in  bilancio,  quali
residui,  non  oltre  l'esercizio  successivo   a   quello   cui   si
riferiscono, salvo che non si  tratti  di  stanziamenti  iscritti  in
forza di  disposizioni  legislative  entrate  in  vigore  nell'ultimo
quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso, il  periodo  di
conservazione e' protratto di un anno. Per le spese in annualita'  il
periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo  a  quello
di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno". 
  6. Le disposizioni di cui al  comma  5  si  applicano  a  decorrere
dall'esercizio finanziario 1990.