Art. 7. 
  1. Il fondo rotativo di cui all'articolo  3  del  decreto-legge  31
luglio 1981, n. 414, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
ottobre 1981, n. 544, e' soppresso e le relative disponibilita'  sono
versate dal Mediocredito centrale al bilancio dello Stato.