Art. 8. 
  1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto, i competenti organi delle gestioni fuori  bilancio,
amministrate ai sensi dell'articolo 9 della legge 25  novembre  1971,
n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5  agosto  1978,  n.
468, ove non siano gia' titolari di conti presso la  tesoreria  dello
Stato e le cui entrate,  escluse  le  partite  di  giro,  superano  1
miliardo di lire, limite che potra' essere adeguato con  decreto  del
Ministro del tesoro, sono tenuti ad  attivare  contabilita'  speciali
infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello  Stato,
competenti per territorio,  cui  devono  affluire  le  disponibilita'
delle gestioni medesime. 
  2. Le gestioni fuori bilancio sono tenute anche all'adozione di  un
preventivo  di  cassa.  Alle  predette  gestioni  si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 40 della legge  30  marzo  1981,  n.
119, e successive modificazioni ed integrazioni. 
  3. Gli organi di cui al comma 1 sono  obbligati  a  trasmettere  al
Ministero del tesoro gli elementi previsionali e i dati periodici dei
flussi di cassa nei termini previsti dal  comma  7  dell'articolo  30
della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  quale  risulta   modificato
dall'articolo 10 della legge 23  agosto  1988,  n.  362,  secondo  un
prospetto da predisporre da parte del Ministero stesso. 
  4. Le gestioni fuori bilancio, esclusi i fondi di rotazione, per le
quali non e' stato legislativamente previsto  un  termine  di  durata
inferiore, si intendono soppresse allo scadere del biennio dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Le operazioni di  liquidazione  delle  gestioni  soppresse  sono
demandate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato -
Ispettorato generale per gli affari generali e per  la  gestione  del
patrimonio degli enti soppressi, ai  sensi  della  legge  4  dicembre
1956, n. 1404, e successive modificazioni.