Art. 8. 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i competenti organi delle gestioni fuori bilancio, amministrate ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ove non siano gia' titolari di conti presso la tesoreria dello Stato e le cui entrate, escluse le partite di giro, superano 1 miliardo di lire, limite che potra' essere adeguato con decreto del Ministro del tesoro, sono tenuti ad attivare contabilita' speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, competenti per territorio, cui devono affluire le disponibilita' delle gestioni medesime. 2. Le gestioni fuori bilancio sono tenute anche all'adozione di un preventivo di cassa. Alle predette gestioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Gli organi di cui al comma 1 sono obbligati a trasmettere al Ministero del tesoro gli elementi previsionali e i dati periodici dei flussi di cassa nei termini previsti dal comma 7 dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, quale risulta modificato dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, secondo un prospetto da predisporre da parte del Ministero stesso. 4. Le gestioni fuori bilancio, esclusi i fondi di rotazione, per le quali non e' stato legislativamente previsto un termine di durata inferiore, si intendono soppresse allo scadere del biennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Le operazioni di liquidazione delle gestioni soppresse sono demandate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari generali e per la gestione del patrimonio degli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.