Art. 9 
  1. Sino all'entrata in vigore della riforma  organica  del  sistema
previdenziale, qualora al  30  giugno  di  ogni  anno  dai  conti  di
tesoreria risulti che il  complesso  dei  trasferimenti  dallo  Stato
all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio  e  di  anticipazioni  di
tesoreria, al netto delle regolazioni pregresse, superi  i  6/13  del
limite massimo fissato  dalla  legge  finanziaria,  il  consiglio  di
amministrazione dell'INPS e' tenuto a proporre, entro  trenta  giorni
dalla comunicazione del Ministero del tesoro, i provvedimenti  idonei
ad assicurare il miglior equilibrio  delle  singole  gestioni  tenuto
conto della natura previdenziale e non previdenziale delle stesse.