Art. 2.
 
  1.  Per  i  contratti  in  corso  al  1› marzo 1989, che verranno a
scadere nello stesso mese o nel corso del mese successivo, le imprese
potranno  rilasciare il certificato ed il contrassegno anche oltre il
termine indicato dall'articolo 16 del regolamento di esecuzione della
legge  24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973,  e  comunque  entro  venti
giorni dalla data di scadenza del premio. In tal caso continueranno a
valere, fino al rilascio dei nuovi documenti, quelli gia'  rilasciati
per  il  periodo  assicurativo antecedente, e l'assicuratore restera'
obbligato, in base a questi ultimi documenti, anche oltre  i  termini
stabiliti  dall'articolo  13 del citato regolamento, fino alle ore 24
del ventesimo giorno successivo alla suddetta data  di  scadenza  del
premio.