Art. 2. 1. Per i contratti in corso al 1 marzo 1989, che verranno a scadere nello stesso mese o nel corso del mese successivo, le imprese potranno rilasciare il certificato ed il contrassegno anche oltre il termine indicato dall'articolo 16 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e comunque entro venti giorni dalla data di scadenza del premio. In tal caso continueranno a valere, fino al rilascio dei nuovi documenti, quelli gia' rilasciati per il periodo assicurativo antecedente, e l'assicuratore restera' obbligato, in base a questi ultimi documenti, anche oltre i termini stabiliti dall'articolo 13 del citato regolamento, fino alle ore 24 del ventesimo giorno successivo alla suddetta data di scadenza del premio.