Art. 3.
 
  1.  In  relazione a quanto previsto dall'articolo 1, le imprese che
esercitano le assicurazioni della  responsabilita'  civile  derivante
dalla  circolazione dei veicoli a motore e dei natanti hanno facolta'
di  presentare,  fino  al  7  aprile  1989,  eventuali  varianti   ed
integrazioni alle tariffe gia' depositate.