Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice un referendum per il giorno delle elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo, avente per oggetto il quesito indicato nell'articolo 2. 2. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del referendum, abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e che siano iscritti nelle liste elettorali del comune, a termini delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: Il D.P.R. n. 223/1967 approva il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.