Art. 1. 
  1. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio 
dei Ministri, indice un referendum per il giorno delle  elezioni  dei
rappresentanti del Parlamento europeo, avente per oggetto il  quesito
indicato nell'articolo 2. 
  2. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di 
svolgimento del referendum, abbiano compiuto il diciottesimo anno  di
eta' e che siano  iscritti  nelle  liste  elettorali  del  comune,  a
termini delle disposizioni contenute nel testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo  1967,  n.  223,  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
 
    

          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

    
          Nota all'art. 1: 
             Il D.P.R. n. 223/1967 approva il testo unico delle leggi 
          per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta  e
          la revisione delle liste elettorali.