Art. 3. 1. La propaganda relativa allo svolgimento del referendum previsto dalla presente legge costituzionale e' disciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, 24 aprile 1975, n. 130, nonche' nell'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199. 2. Le facolta' riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai comitati promotori di referendum sono estese anche agli enti e alle associazioni aventi rilevanza nazionale o che comunque operino in almeno due regioni e che abbiano interesse positivo o negativo verso la formazione dell'unita' europea e il sostegno e la promozione dell'Europa comunitaria. Tali enti e associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 3. La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti, enti ed associazioni di cui al comma 2 la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione del quesito referendario, entro i termini stabiliti per l'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo.
Note all'art. 3: - La legge n. 212/1956 reca: "Norme per la disciplina della propaganda elettorale". - La legge n. 130/1975 reca: "Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonche' dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali". - Il testo vigente dell'art. 52 della legge n. 352/1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), quale risulta a seguito delle modifiche di cui all'art. 3 della legge n. 199/1978, e' il seguente: "Art. 52. - Alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, e 24 aprile 1975, n. 130. Le facolta' riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentanti in Parlamento nonche' ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico. Qualora abbiano luogo contemporaneamente piu' referendum, a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento, ai promotori di ciascun referendum e a coloro che presentino domanda ai sensi dell'art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130, spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda da richiedersi con unica domanda. Le sanzioni previste dall'art. 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del referendum".