Art. 3.
  1.  La propaganda relativa allo svolgimento del referendum previsto
dalla   presente   legge   costituzionale   e'   disciplinata   dalle
disposizioni  contenute  nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, 24 aprile
1975, n. 130, nonche' nell'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n.
352,  come  modificato dall'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n.
199.
  2. Le facolta' riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o
gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai  comitati  promotori
di  referendum sono estese anche agli enti e alle associazioni aventi
rilevanza nazionale o che comunque operino in almeno  due  regioni  e
che  abbiano  interesse  positivo  o  negativo  verso  la  formazione
dell'unita'  europea  e  il  sostegno  e  la  promozione  dell'Europa
comunitaria.  Tali  enti e associazioni sono individuati, a richiesta
dei medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
di  concerto  con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
  3.  La  commissione  parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli  indirizzi  atti  a
garantire  ai  partiti,  enti  ed  associazioni  di cui al comma 2 la
partecipazione  alle  trasmissioni  radiotelevisive   dedicate   alla
illustrazione del quesito referendario, entro i termini stabiliti per
l'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo.
 
          Note all'art. 3:
             -  La  legge  n. 212/1956 reca: "Norme per la disciplina
          della propaganda elettorale".
             -  La legge n. 130/1975 reca: "Modifiche alla disciplina
          della  propaganda  elettorale  ed   alle   norme   per   la
          presentazione delle candidature e delle liste dei candidati
          nonche'  dei   contrassegni   nelle   elezioni   politiche,
          regionali, provinciali e comunali".
             -  Il testo vigente dell'art. 52 della legge n. 352/1970
          (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione  e  sulla
          iniziativa legislativa del popolo), quale risulta a seguito
          delle modifiche di cui all'art.  3 della legge n. 199/1978,
          e' il seguente:
             "Art.  52.  -  Alla propaganda relativa allo svolgimento
          dei referendum previsti dalla presente legge  si  applicano
          le  disposizioni  contenute  nelle  leggi 4 aprile 1956, n.
          212, e 24 aprile 1975, n.  130.
             Le   facolta'   riconosciute  dalle  disposizioni  delle
          predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano
          direttamente  alla  competizione  elettorale  si  intendono
          attribuite  ai  partiti  o  gruppi   politici   che   siano
          rappresentanti  in  Parlamento  nonche'  ai  promotori  del
          referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.
             Qualora    abbiano    luogo    contemporaneamente   piu'
          referendum, a ciascun partito o  gruppo  politico  che  sia
          rappresentato   in  Parlamento,  ai  promotori  di  ciascun
          referendum e a  coloro  che  presentino  domanda  ai  sensi
          dell'art.  4 della legge 4 aprile 1956, n.  212, sostituito
          dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130,  spetta  un
          unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di
          propaganda da richiedersi con unica domanda.
             Le  sanzioni  previste  dall'art. 103 del suddetto testo
          unico  si  applicano  anche   quando   i   fatti   previsti
          nell'articolo   medesimo  riguardino  espressioni  di  voto
          relative all'oggetto del referendum".