Art. 2
Trattamenti ammessi
1. I trattamenti termici ammessi per il latte alimentare destinato
al consumo umano diretto sono:
a) pastorizzazione: trattamento termico in flusso continuo per
almeno quindici secondi a temperatura inferiore al punto di
ebollizione ma superiore a 72 gradi centigradi ovvero per tempi e
temperatura integranti una equivalente quantita' di calore, idoneo ad
assicurare la distruzione di tutti i microorganismi patogeni e di
parte rilevante della flora microbica saprofita, con limitate
alterazioni delle caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche;
b) sterilizzazione: trattamento termico idoneo ad assicurare la
distruzione di tutti i microorganismi presenti nel latte o che ne
impedisca definitivamente la proliferazione.
2. Altri trattamenti possono essere autorizzati con decreto del
Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste in relazione ad eventi calamitosi, alla evoluzione
tecnologica o a normative della Comunita' europea.