Art. 4.
                      Latte fresco pastorizzato
  1. Viene definito "latte fresco pastorizzato" il latte che perviene
crudo allo stabilimento di confezionamento e che, ivi sottoposto a un
solo  trattamento  termico  entro 48 ore dalla mungitura, presenti al
consumo:
    a) prova della fosfatasi alcalina negativa;
    b)  un  contenuto  in  sieroproteine  solubili non denaturate non
inferiore al 14 per cento delle proteine totali;
    c) prova della perossidasi positiva.
  2.  Il  "latte  fresco  pastorizzato"  puo'  essere definito "latte
fresco pastorizzato di alta qualita'" qualora venga ottenuto da latte
crudo  proveniente  direttamente  dalle  stalle  ovvero  da centri di
raccolta  cooperativi  o  consortili,   avente   le   caratteristiche
igieniche e di composizione stabilite, con particolare riferimento al
contenuto di proteine, di grasso, di carica  batterica  totale  e  di
numero  di  cellule somatiche, con decreto del Ministro della sanita'
di concerto con il Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  da
emanarsi  entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore della presente
legge, e presenti al consumo un contenuto in  sieroproteine  solubili
non  denaturate  non  inferiore  al  15,50  per  cento delle proteine
totali.
  3.  Fino  a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il
"latte fresco pastorizzato" potra' presentare prova della perossidasi
negativa  e un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non
inferiore al 12 per cento delle proteine totali.