Art. 4.
Latte fresco pastorizzato
1. Viene definito "latte fresco pastorizzato" il latte che perviene
crudo allo stabilimento di confezionamento e che, ivi sottoposto a un
solo trattamento termico entro 48 ore dalla mungitura, presenti al
consumo:
a) prova della fosfatasi alcalina negativa;
b) un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non
inferiore al 14 per cento delle proteine totali;
c) prova della perossidasi positiva.
2. Il "latte fresco pastorizzato" puo' essere definito "latte
fresco pastorizzato di alta qualita'" qualora venga ottenuto da latte
crudo proveniente direttamente dalle stalle ovvero da centri di
raccolta cooperativi o consortili, avente le caratteristiche
igieniche e di composizione stabilite, con particolare riferimento al
contenuto di proteine, di grasso, di carica batterica totale e di
numero di cellule somatiche, con decreto del Ministro della sanita'
di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da
emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, e presenti al consumo un contenuto in sieroproteine solubili
non denaturate non inferiore al 15,50 per cento delle proteine
totali.
3. Fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il
"latte fresco pastorizzato" potra' presentare prova della perossidasi
negativa e un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non
inferiore al 12 per cento delle proteine totali.