Art. 5.
Disposizioni comuni al latte sottoposto
a trattamento di pastorizzazione
1. I metodi di analisi ed eventuali altri esami di controllo, le
tolleranze e i criteri di giudizio dei relativi risultati, in
relazione ai vari tipi di latte sottoposto a trattamento di
pastorizzazione, sono stabiliti ed aggiornati con appositi decreti
del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste.
2. Il contenuto in sieroproteine solubili non denaturate di cui ai
precedenti articoli 3 e 4 puo' essere elevato con decreto del
Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, in relazione all'evoluzione della produzione e
all'andamento dei consumi.
3. La denominazione del tipo di latte, cosi' come definita agli
articoli 3 e 4, deve figurare per intero e nello stesso campo visivo
del contenitore, sul quale deve anche essere riportato il termine di
conservazione con la menzione "da consumarsi entro" seguita dalla
data riferita al giorno, al mese e all'anno. Il termine di
consumazione non puo' superare i quattro giorni successivi a quello
del confezionamento.
4. Per le indicazioni da riportare sui contenitori si applicano le
norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio
1982, n. 322.
5. Per la conservazione durante il trasporto dei vari tipi di latte
sottoposto a trattamento di pastorizzazione, si applicano le norme
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980,
n. 327, recante il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile
1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Presso l'esercizio di vendita la temperatura di conservazione
del latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione deve essere
compresa tra + 1 e + 6 gradi centigradi.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 5:
- Il D.P.R. n. 322/1982 reca: "Attuazione della
direttiva CEE n. 79/112 relativa alla etichettatura dei
prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla
relativa pubblicita' nonche' della diretta CEE n. 77/94
relativa ai prodotti alimentari destinati ad una
alimentazione particolare".
- Il D.P.R. n. 327/1980 approva il regolamento di
esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni ed integrazioni, in materia di disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande.