Art. 5. 
               Disposizioni comuni al latte sottoposto 
                   a trattamento di pastorizzazione 
  1. I metodi di analisi ed eventuali altri esami  di  controllo,  le
tolleranze e  i  criteri  di  giudizio  dei  relativi  risultati,  in
relazione  ai  vari  tipi  di  latte  sottoposto  a  trattamento   di
pastorizzazione, sono stabiliti ed aggiornati  con  appositi  decreti
del  Ministro   della   sanita'   di   concerto   con   il   Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. 
  2. Il contenuto in sieroproteine solubili non denaturate di cui  ai
precedenti articoli 3  e  4  puo'  essere  elevato  con  decreto  del
Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e
delle  foreste,  in  relazione  all'evoluzione  della  produzione   e
all'andamento dei consumi. 
  3. La denominazione del tipo di latte,  cosi'  come  definita  agli
articoli 3 e 4, deve figurare per intero e nello stesso campo  visivo
del contenitore, sul quale deve anche essere riportato il termine  di
conservazione con la menzione "da  consumarsi  entro"  seguita  dalla
data  riferita  al  giorno,  al  mese  e  all'anno.  Il  termine   di
consumazione non puo' superare i quattro giorni successivi  a  quello
del confezionamento. 
  4. Per le indicazioni da riportare sui contenitori si applicano  le
norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18  maggio
1982, n. 322. 
  5. Per la conservazione durante il trasporto dei vari tipi di latte
sottoposto a trattamento di pastorizzazione, si  applicano  le  norme
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26  marzo  1980,
n. 327, recante il regolamento di esecuzione della  legge  30  aprile
1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni. 
  6. Presso l'esercizio di vendita la  temperatura  di  conservazione
del latte sottoposto a trattamento  di  pastorizzazione  deve  essere
compresa tra + 1 e + 6 gradi centigradi. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 5:
             -   Il   D.P.R.  n.  322/1982  reca:  "Attuazione  della
          direttiva CEE n.  79/112 relativa  alla  etichettatura  dei
          prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla
          relativa pubblicita' nonche' della  diretta  CEE  n.  77/94
          relativa   ai   prodotti   alimentari   destinati   ad  una
          alimentazione particolare".
             -  Il  D.P.R.  n.  327/1980  approva  il  regolamento di
          esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  in  materia di disciplina
          igienica della produzione e della  vendita  delle  sostanze
          alimentari e delle bevande.