Art. 6.
Trattamento di sterilizzazione
1. Il latte sottoposto a trattamento di sterilizzazione viene
definito:
a) "latte sterilizzato a lunga conservazione" quando ha subi'to
un trattamento termico finale di sterilizzazione in contenitore
sigillato. Esso deve riportare sul contenitore il termine di
conservazione, indicato con la menzione "da consumarsi
preferibilmente entro", seguito dalla data riferita al giorno, al
mese e all'anno, con data di riferimento di 180 giorni dal
confezionamento;
b) "latte UHT a lunga conservazione" trattato a ultra alta
temperatura, quando ha subi'to un trattamento termico di
sterilizzazione in flusso continuo seguito dal confezionamento
asettico che ne consente una conservazione prolungata nel tempo. Il
termine di conservazione va indicato sul contenitore con la medesima
menzione prevista alla lettera precedente, con data di riferimento di
90 giorni dal confezionamento.
2. La denominazione dei tipi di latte sottoposto a trattamento di
sterilizzazione, cosi' come definiti ai sensi del precedente comma 1,
nonche' i termini di conservazione, devono figurare per intero nello
stesso campo visivo del contenitore.
3. I metodi di analisi o eventuali altri esami di controllo, le
tolleranze e i criteri di giudizio dei relativi risultati, in
riferimento ai tipi di latte di cui al precedente comma 1, sono
stabiliti ed aggiornati con appositi decreti del Ministro della
sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.