Art. 7.
Norme per il commercio
1. La vendita del latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione
deve avvenire in esercizi autorizzati alla vendita in base alle
disposizioni vigenti o in esercizi specializzati per la vendita del
latte ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n.
375.
Nota all'art. 7:
Il testo dell'art. 58 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375
(Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426,
sulla disciplina del commercio), pubblicato nel suppl. ord.
alla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988, e' il
seguente:
"Art. 58 (Modificazione delle tabelle merceologiche). -
1. Le proposte di modificazione delle tabelle merceologiche
sono deliberate dal consiglio comunale, sentite le
commissioni previste dagli articoli 15 e 16 della legge, e
sono affisse all'albo comunale per non meno di quindici
giorni.
2. Ai fini della valutazione delle proposte di cui al
comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato chiede il parere della camera di commercio
competente per territorio e tiene particolare conto del
criterio prescritto dall'art. 37, secondo comma, della
legge per la formazione delle tabelle merceologiche. Puo'
autorizzare la deroga solo in presenza di comprovate
esigenze e tradizioni locali che rispondano alla
soddisfazione di bisogni della popolazione o a radicate
consuetudini.
3. In presenza delle condizioni previste nel comma 2
possono essere consentite, con la procedura di cui ai commi
1 e 2, tabelle per esercizi specializzati per la vendita
del latte e per quella dei salumi. In ciascuna di tali
tabelle possono essere compresi altri prodotti tra quelli
indicati nella tabella I di cui all'allegato 5 al presente
decreto. Nei comuni nei quali sia istituita la tabella per
il latte, gli esercizi autorizzati in base alla tabella I
suddetta non hanno facolta' di vendere il latte fresco.
4. I comuni non possono in alcun caso istituire proprie
tabelle merceologiche, anche se configurate come
specificazioni della tabella XIV, salvo che nei casi di
applicazione del presente articolo".