Art. 7.
                        Norme per il commercio
  1. La vendita del latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione
deve avvenire in esercizi  autorizzati  alla  vendita  in  base  alle
disposizioni  vigenti  o in esercizi specializzati per la vendita del
latte  ai  sensi  dell'articolo   58   del   decreto   del   Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato 4 agosto 1988, n.
375.
 
          Nota all'art. 7:
            Il  testo  dell'art.  58  del  D.M. 4 agosto 1988, n. 375
          (Norme di esecuzione della legge 11 giugno  1971,  n.  426,
          sulla disciplina del commercio), pubblicato nel suppl. ord.
          alla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto  1988,  e'  il
          seguente:
             "Art.  58 (Modificazione delle tabelle merceologiche). -
          1. Le proposte di modificazione delle tabelle merceologiche
          sono   deliberate   dal   consiglio  comunale,  sentite  le
          commissioni previste dagli articoli 15 e 16 della legge,  e
          sono  affisse  all'albo  comunale  per non meno di quindici
          giorni.
             2.  Ai  fini  della valutazione delle proposte di cui al
          comma 1,  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato chiede il parere della camera di commercio
          competente per territorio e  tiene  particolare  conto  del
          criterio  prescritto  dall'art.  37,  secondo  comma, della
          legge per la formazione delle tabelle merceologiche.   Puo'
          autorizzare  la  deroga  solo  in  presenza  di  comprovate
          esigenze  e   tradizioni   locali   che   rispondano   alla
          soddisfazione  di  bisogni  della  popolazione o a radicate
          consuetudini.
             3.  In  presenza  delle  condizioni previste nel comma 2
          possono essere consentite, con la procedura di cui ai commi
          1  e  2,  tabelle per esercizi specializzati per la vendita
          del latte e per quella dei  salumi.  In  ciascuna  di  tali
          tabelle  possono  essere compresi altri prodotti tra quelli
          indicati nella tabella I di cui all'allegato 5 al  presente
          decreto.  Nei comuni nei quali sia istituita la tabella per
          il latte, gli esercizi autorizzati in base alla  tabella  I
          suddetta non hanno facolta' di vendere il latte fresco.
             4.  I comuni non possono in alcun caso istituire proprie
          tabelle   merceologiche,   anche   se   configurate    come
          specificazioni  della  tabella  XIV,  salvo che nei casi di
          applicazione del presente articolo".