Art. 7. Norme per il commercio 1. La vendita del latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione deve avvenire in esercizi autorizzati alla vendita in base alle disposizioni vigenti o in esercizi specializzati per la vendita del latte ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375.
Nota all'art. 7: Il testo dell'art. 58 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988, e' il seguente: "Art. 58 (Modificazione delle tabelle merceologiche). - 1. Le proposte di modificazione delle tabelle merceologiche sono deliberate dal consiglio comunale, sentite le commissioni previste dagli articoli 15 e 16 della legge, e sono affisse all'albo comunale per non meno di quindici giorni. 2. Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato chiede il parere della camera di commercio competente per territorio e tiene particolare conto del criterio prescritto dall'art. 37, secondo comma, della legge per la formazione delle tabelle merceologiche. Puo' autorizzare la deroga solo in presenza di comprovate esigenze e tradizioni locali che rispondano alla soddisfazione di bisogni della popolazione o a radicate consuetudini. 3. In presenza delle condizioni previste nel comma 2 possono essere consentite, con la procedura di cui ai commi 1 e 2, tabelle per esercizi specializzati per la vendita del latte e per quella dei salumi. In ciascuna di tali tabelle possono essere compresi altri prodotti tra quelli indicati nella tabella I di cui all'allegato 5 al presente decreto. Nei comuni nei quali sia istituita la tabella per il latte, gli esercizi autorizzati in base alla tabella I suddetta non hanno facolta' di vendere il latte fresco. 4. I comuni non possono in alcun caso istituire proprie tabelle merceologiche, anche se configurate come specificazioni della tabella XIV, salvo che nei casi di applicazione del presente articolo".