Art. 9. Norma transitoria 1. I prodotti ottenuti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere commercializzati nel rispetto della normativa precedente sino alla rispettiva data di scadenza dei termini di conservazione. 2. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 maggio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI