Art. 9.
                          Norma transitoria
  1.  I  prodotti  ottenuti  precedentemente  alla data di entrata in
vigore della  presente  legge  possono  essere  commercializzati  nel
rispetto  della  normativa  precedente  sino  alla rispettiva data di
scadenza dei termini di conservazione.
 2.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  sessantesimo  giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 3 maggio 1989
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI