Art. 9.
Norma transitoria
1. I prodotti ottenuti precedentemente alla data di entrata in
vigore della presente legge possono essere commercializzati nel
rispetto della normativa precedente sino alla rispettiva data di
scadenza dei termini di conservazione.
2. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI