Art. 2. 1. E' fatto obbligo agli istituti di istruzione musicale, alle istituzioni e organizzazioni, comunque sovvenzionate dallo Stato o da enti pubblici, che gestiscono o utilizzano orchestre o altri complessi strumentali, e all'ente concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo di adottare stabilmente come suono di riferimento per l'intonazione la nota La3 di cui all'articolo 1. Sono in ogni caso fatte salve le esigenze di ricerca e artistiche, quando non vengano eseguiti brani di musica vocale e spettacoli lirici.