Art. 2.
  1.  E'  fatto  obbligo  agli  istituti di istruzione musicale, alle
istituzioni e organizzazioni, comunque sovvenzionate dallo Stato o da
enti   pubblici,  che  gestiscono  o  utilizzano  orchestre  o  altri
complessi  strumentali,  e  all'ente  concessionario   del   servizio
pubblico  radiotelevisivo  di  adottare  stabilmente  come  suono  di
riferimento per l'intonazione la nota La3 di cui all'articolo 1. Sono
in  ogni caso fatte salve le esigenze di ricerca e artistiche, quando
non vengano eseguiti brani di musica vocale e spettacoli lirici.