Art. 7. 1. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, provvede entro il termine di un anno ad emanare il regolamento di attuazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 maggio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI _________