Art. 7.
  1.  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione,  di  concerto con il
Ministro del turismo e dello spettacolo, provvede entro il termine di
un anno ad emanare il regolamento di attuazione della presente legge.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 3 maggio 1989
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del
                                    Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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