Art. 10. 
                 Rimborso del prelievo supplementare 
  1. L'A.I.M.A. provvede, entro il mese  di  giugno  successivo  alla
constatazione di cui all'art. 4- ter, paragrafo  4,  del  regolamento
CEE del  Consiglio  n.  2727/75,  all'eventuale  rimborso,  totale  o
parziale, del prelievo supplementare,  nella  misura  individuata  ai
sensi dell'art. 3 del regolamento CEE della Commissione n. 1432/88, e
successive modificazioni e/o integrazioni. 
  2. A tal fine, gli organi  di  controllo  di  cui  all'art.  5  del
presente decreto inviano  all'A.I.M.A.  gli  elenchi  dei  produttori
aventi diritto al rimborso del prelievo  in  questione  determinando,
per ciascuno di essi, la somma spettante a titolo di restituzione del
prelievo supplementare. 
  3. In tal caso,  il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste
provvedera' ad impartire agli organi di cui al  precedente  capoverso
opportune istruzioni circa le modalita' di calcolo  del  rimborso  da
effettuare ed il termine di trasmissione all'A.I.M.A.  degli  elenchi
degli aventi diritto. 
  4. Tuttavia, nel caso di cui al precedente  art.  4,  all'eventuale
rimborso  del  prelievo  supplementare  provvedono  direttamente  gli
organismi associativi di ammasso entro trenta giorni  dalla  data  di
pubblicazione dell'entita' del rimborso. 
  5. Gli organismi  associativi  provvedono,  entro  il  quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente  comma,  al
versamento del prelievo supplementare effettivamente dovuto,  secondo
le modalita' previste al precedente art. 5 del presente decreto. 
  6. Nel caso previsto al  paragrafo  4,  gli  organismi  associativi
tengono a disposizione degli organi di controllo l'elenco  nominativo
dei rimborsi effettuati, corredato dell'elemento probatorio  relativo
alla data e all'importo dei rimborsi stessi. 
  7. Le stesse modalita'  di  cui  ai  commi  3  e  4  devono  essere
rispettate, ai fini del rimborso, parziale  o  totale,  del  prelievo
supplementare nella fattispecie prevista dal precedente art. 8. 
 
          Nota all'art. 10:
             L'art.  3 del regolamento (CEE) n. 1432/88 modificato da
          ultimo dal regolamento (CEE) n. 3858/88, prescrive:
             "1.   Dopo  la  constatazione  di  cui  all'art.  4-ter,
          paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e  secondo  la
          procedura  di  cui all'art.  26 di detto regolamento, viene
          fissata la differenza tra il prelievo di corresponsabilita'
          supplementare    versato    e   quello   risultante   dalla
          constatazione, nonche' il  prelievo  di  corresponsabilita'
          supplementare da versare a partire da tale fissazione.
             2. Gli organismi competenti designati dagli Stati membri
          rimborsano ai produttori,  nel  quadro  delle  disposizioni
          nazionali  all'uopo  previste,  la  differenza  di  cui  al
          paragrafo 1 dietro  comprova  dell'avvenuto  pagamento  del
          prelievo supplementare previsionale. Tale rimborso ha luogo
          al piu' tardi alla fine del mese di giugno successivo  alla
          fissazione di cui al paragrafo 1.
            Gli   Stati   membri  possono  tuttavia  prevedere  prima
          dell'inizio della campagna che tale rimborso sia effettuato
          direttamente dagli operatori che hanno riscosso il prelievo
          di corresponsabilita' supplementare applicabile prima della
          fissazione  di  cui  al paragrafo 1. Tale rimborso ha luogo
          entro il termine di un mese dopo tale fissazione.
             In questo caso:
              -  gli operatori tengono a disposizione degli organismi
          di  cui  al  1   comma  l'elenco  nominativo  dei  rimborsi
          effettuati;
              -  gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie
          per assicurare che in ogni caso i produttori  ottengano  il
          rimborso  di  cui  al  primo comma entro il termine in esso
          previsto.
             3.  In  caso  di  rimborso  da parte degli Stati membri,
          questi  ultimi  possono  fissare  un  importo  minimo   per
          tonnellata e/o produttore al di sotto del quale il rimborso
          non viene effettuato. Tali importi non possono superare 0,5
          ECU per tonnellata o 25 ECU per produttore.
             4.  I  rimborsi  di  cui  al paragrafo 2 sono effettuati
          sulla base del tasso di  conversione  agricolo  vigente  al
          momento     della     riscossione     del    prelievo    di
          corresponsabilita' supplementare".