Art. 10. Rimborso del prelievo supplementare 1. L'A.I.M.A. provvede, entro il mese di giugno successivo alla constatazione di cui all'art. 4- ter, paragrafo 4, del regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75, all'eventuale rimborso, totale o parziale, del prelievo supplementare, nella misura individuata ai sensi dell'art. 3 del regolamento CEE della Commissione n. 1432/88, e successive modificazioni e/o integrazioni. 2. A tal fine, gli organi di controllo di cui all'art. 5 del presente decreto inviano all'A.I.M.A. gli elenchi dei produttori aventi diritto al rimborso del prelievo in questione determinando, per ciascuno di essi, la somma spettante a titolo di restituzione del prelievo supplementare. 3. In tal caso, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvedera' ad impartire agli organi di cui al precedente capoverso opportune istruzioni circa le modalita' di calcolo del rimborso da effettuare ed il termine di trasmissione all'A.I.M.A. degli elenchi degli aventi diritto. 4. Tuttavia, nel caso di cui al precedente art. 4, all'eventuale rimborso del prelievo supplementare provvedono direttamente gli organismi associativi di ammasso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'entita' del rimborso. 5. Gli organismi associativi provvedono, entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma, al versamento del prelievo supplementare effettivamente dovuto, secondo le modalita' previste al precedente art. 5 del presente decreto. 6. Nel caso previsto al paragrafo 4, gli organismi associativi tengono a disposizione degli organi di controllo l'elenco nominativo dei rimborsi effettuati, corredato dell'elemento probatorio relativo alla data e all'importo dei rimborsi stessi. 7. Le stesse modalita' di cui ai commi 3 e 4 devono essere rispettate, ai fini del rimborso, parziale o totale, del prelievo supplementare nella fattispecie prevista dal precedente art. 8.
Nota all'art. 10: L'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1432/88 modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3858/88, prescrive: "1. Dopo la constatazione di cui all'art. 4-ter, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e secondo la procedura di cui all'art. 26 di detto regolamento, viene fissata la differenza tra il prelievo di corresponsabilita' supplementare versato e quello risultante dalla constatazione, nonche' il prelievo di corresponsabilita' supplementare da versare a partire da tale fissazione. 2. Gli organismi competenti designati dagli Stati membri rimborsano ai produttori, nel quadro delle disposizioni nazionali all'uopo previste, la differenza di cui al paragrafo 1 dietro comprova dell'avvenuto pagamento del prelievo supplementare previsionale. Tale rimborso ha luogo al piu' tardi alla fine del mese di giugno successivo alla fissazione di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere prima dell'inizio della campagna che tale rimborso sia effettuato direttamente dagli operatori che hanno riscosso il prelievo di corresponsabilita' supplementare applicabile prima della fissazione di cui al paragrafo 1. Tale rimborso ha luogo entro il termine di un mese dopo tale fissazione. In questo caso: - gli operatori tengono a disposizione degli organismi di cui al 1 comma l'elenco nominativo dei rimborsi effettuati; - gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per assicurare che in ogni caso i produttori ottengano il rimborso di cui al primo comma entro il termine in esso previsto. 3. In caso di rimborso da parte degli Stati membri, questi ultimi possono fissare un importo minimo per tonnellata e/o produttore al di sotto del quale il rimborso non viene effettuato. Tali importi non possono superare 0,5 ECU per tonnellata o 25 ECU per produttore. 4. I rimborsi di cui al paragrafo 2 sono effettuati sulla base del tasso di conversione agricolo vigente al momento della riscossione del prelievo di corresponsabilita' supplementare".