Art. 11. S e m e n t i 1. Per i cereali venduti dal produttore ad una azienda sementiera e destinati alla certificazione, il prelievo deve essere trattenuto in misura ridotta rispetto all'importo ordinario, a condizione che l'azienda sementiera sia in possesso della licenza rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e valida per il cereale oggetto della compravendita. 2. Ove sussista tale condizione, il prelievo ammonta rispetto all'importo ordinario: al 26% per il grano tenero; al 28% per il grano duro; al 26% per il mais; al 26% per l'orzo; al 27% per tutti gli altri cereali. 3. Quando l'azienda sementiera acquista il cereale con prelievo ridotto ai sensi del primo comma, nella compilazione del modulo 1 devono essere contrassegnate le caselle "sementi", mentre nel modulo 2 l'azienda medesima deve contrassegnare la casella "sementiere". 4. In aggiunta alle attivita' previste dall'art. 9, gli organi indicati all'art. 5, in occasione dei controlli presso le sedi dei primi acquirenti, devono verificare che l'azienda sementiera sia in possesso della licenza indicata dal primo comma. 5. Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni contenute nel presente decreto.