Art. 11. 
                            S e m e n t i 
  1. Per i cereali venduti dal produttore ad una azienda sementiera e
destinati alla certificazione, il prelievo deve essere trattenuto  in
misura ridotta  rispetto  all'importo  ordinario,  a  condizione  che
l'azienda sementiera sia in  possesso  della  licenza  rilasciata  ai
sensi dell'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e valida per
il cereale oggetto della compravendita. 
  2. Ove sussista  tale  condizione,  il  prelievo  ammonta  rispetto
all'importo ordinario: 
   al 26% per il grano tenero; 
   al 28% per il grano duro; 
   al 26% per il mais; 
   al 26% per l'orzo; 
   al 27% per tutti gli altri cereali. 
  3. Quando l'azienda sementiera acquista  il  cereale  con  prelievo
ridotto ai sensi del primo comma, nella  compilazione  del  modulo  1
devono essere contrassegnate le caselle "sementi", mentre nel  modulo
2 l'azienda medesima deve contrassegnare la casella "sementiere". 
  4. In aggiunta alle attivita'  previste  dall'art.  9,  gli  organi
indicati all'art. 5, in occasione dei controlli presso  le  sedi  dei
primi acquirenti, devono verificare che l'azienda sementiera  sia  in
possesso della licenza indicata dal primo comma. 
  5. Per ogni altro aspetto si applicano  le  disposizioni  contenute
nel presente decreto.