Art. 12. 
                         Piccoli produttori 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono   considerati   "piccoli
produttori" gli agricoltori che conducono uno o piu'  fondi  con  una
superficie  agricola   utilizzata   (S.A.U.)   complessivamente   non
superiore  a  15  ettari.  La  superficie  agricola   utilizzata   e'
costituita dall'insieme della superficie dei  seminativi,  dei  prati
permanenti e dei pascoli, delle coltivazioni permanenti e degli  orti
familiari. 
  2. I piccoli produttori sono esonerati dal prelievo, dei limiti  di
25 tonn. commercializzate. 
  3. Per usufruire di  tale  beneficio  il  piccolo  produttore  deve
consegnare al  primo  acquirente  un  atto  notorio  o  dichiarazione
sostitutiva di esso, ove siano indicati i seguenti elementi: 
    a) nome e cognome, o ragione sociale; 
    b) partita IVA o, se il produttore non e'  soggetto  IVA,  codice
fiscale; 
    c) ubicazione e  dati  di  tutti  i  fondi  condotti  (provincia,
comune, localita', indirizzo e elementi catastali: ditta, n. partita,
n.  foglio  mappa,  numeri  mappali  delle  particelle   e   relative
superfici); 
    d) S.A.U. complessiva del o dei fondi. 
  4. Il primo acquirente e' tenuto a verificare che l'atto notorio  o
la dichiarazione sostitutiva  contengano  tutti  gli  elementi  sopra
elencati. 
  5. Al momento della consegna o  del  conferimento  del  cereale  il
piccolo  produttore  ed  il  primo  acquirente  devono  compilare   e
sottoscrivere il modulo 1, indicando l'espressione "esonerato"  nelle
caselle "totale lire". 
  6. Il piccolo produttore deve altresi' sottoscrivere  la  specifica
dichiarazione, riportata  nel  medesimo  modulo  1,  che  il  cereale
commercializzato e' stato prodotto nel fondo da lui stesso coltivato. 
  7. Se il piccolo produttore conduce piu' di un fondo nelle  caselle
"indirizzo azienda" deve essere indicato il suo domicilio. 
  8. Il piccolo produttore conserva  la  prima  parte  del  modulo  1
mentre la seconda e la terza sono trattenute dal primo acquirente. 
  9. Alla fine di ciascun mese i  primi  acquirenti  devono  redigere
elenchi  (in  triplice  copia)  su  base  provinciale,  compilati  in
conformita' con il modulo 3 allegato al presente  decreto,  indicando
tutti i piccoli produttori della medesima provincia con i quali  sono
state concluse le operazioni previste negli articoli 3, 4  e  11  del
presente decreto. 
  10. Entro la fine del mese successivo i  primi  acquirenti  inviano
distinte comunicazioni, ciascuna provincia, agli organi di  controllo
riportati nell'art. 5, indicando il proprio indirizzo  e  la  partita
IVA o, se il produttore non e' soggetto IVA, il codice fiscale. 
  11.  Alle  comunicazioni,  da  effettuarsi  a  mezzo   raccomandata
postale, devono essere allegati: 
   l'elenco redatto ai sensi del precedente nono comma; 
   tutte le terze parti dei moduli 1 relativi ai  piccoli  produttori
indicati nell'elenco; 
   tutti gli atti notori, o dichiarazioni sostitutive, consegnati dai
medesimi piccoli produttori che hanno completato le vendite; 
   copia degli atti notori, o dichiarazioni  sostitutive,  consegnati
dai medesimi piccoli produttori che non hanno completato le vendite. 
  12. Sull'atto di cui  al  precedente  terzo  comma  debbono  essere
riportate, a cura di ciascun primo acquirente, le quantita' man  mano
acquistate fino  al  raggiungimento  del  limite  quantitativo  sopra
indicato. Fotocopia di tale documento deve essere allegata a  ciascun
modulo 1. 
  13. Le quantita' di cereali eccedenti le 25 tonnellate, immesse sul
mercato dai piccoli produttori, sono assoggettate al prelievo secondo
le modalita' del presente decreto. 
  14. Se viene immesso sul mercato un lotto in parte esonerato ed  in
parte assoggettato al prelievo, dovranno essere compilati due  moduli
1  riportando  distintamente  nei  rispettivi  elenchi  le  quantita'
esonerate e quelle assoggettate. 
  15. Quando il piccolo  produttore  effettua  una  delle  operazioni
indicate nell'art. 7, deve inviare una  apposita  comunicazione  agli
organi di controllo, a mezzo raccomandata postale,  allegando  l'atto
notorio o la dichiarazione sostitutiva, redatti ai sensi del presente
terzo comma.