Art. 12. Piccoli produttori 1. Ai fini del presente decreto sono considerati "piccoli produttori" gli agricoltori che conducono uno o piu' fondi con una superficie agricola utilizzata (S.A.U.) complessivamente non superiore a 15 ettari. La superficie agricola utilizzata e' costituita dall'insieme della superficie dei seminativi, dei prati permanenti e dei pascoli, delle coltivazioni permanenti e degli orti familiari. 2. I piccoli produttori sono esonerati dal prelievo, dei limiti di 25 tonn. commercializzate. 3. Per usufruire di tale beneficio il piccolo produttore deve consegnare al primo acquirente un atto notorio o dichiarazione sostitutiva di esso, ove siano indicati i seguenti elementi: a) nome e cognome, o ragione sociale; b) partita IVA o, se il produttore non e' soggetto IVA, codice fiscale; c) ubicazione e dati di tutti i fondi condotti (provincia, comune, localita', indirizzo e elementi catastali: ditta, n. partita, n. foglio mappa, numeri mappali delle particelle e relative superfici); d) S.A.U. complessiva del o dei fondi. 4. Il primo acquirente e' tenuto a verificare che l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva contengano tutti gli elementi sopra elencati. 5. Al momento della consegna o del conferimento del cereale il piccolo produttore ed il primo acquirente devono compilare e sottoscrivere il modulo 1, indicando l'espressione "esonerato" nelle caselle "totale lire". 6. Il piccolo produttore deve altresi' sottoscrivere la specifica dichiarazione, riportata nel medesimo modulo 1, che il cereale commercializzato e' stato prodotto nel fondo da lui stesso coltivato. 7. Se il piccolo produttore conduce piu' di un fondo nelle caselle "indirizzo azienda" deve essere indicato il suo domicilio. 8. Il piccolo produttore conserva la prima parte del modulo 1 mentre la seconda e la terza sono trattenute dal primo acquirente. 9. Alla fine di ciascun mese i primi acquirenti devono redigere elenchi (in triplice copia) su base provinciale, compilati in conformita' con il modulo 3 allegato al presente decreto, indicando tutti i piccoli produttori della medesima provincia con i quali sono state concluse le operazioni previste negli articoli 3, 4 e 11 del presente decreto. 10. Entro la fine del mese successivo i primi acquirenti inviano distinte comunicazioni, ciascuna provincia, agli organi di controllo riportati nell'art. 5, indicando il proprio indirizzo e la partita IVA o, se il produttore non e' soggetto IVA, il codice fiscale. 11. Alle comunicazioni, da effettuarsi a mezzo raccomandata postale, devono essere allegati: l'elenco redatto ai sensi del precedente nono comma; tutte le terze parti dei moduli 1 relativi ai piccoli produttori indicati nell'elenco; tutti gli atti notori, o dichiarazioni sostitutive, consegnati dai medesimi piccoli produttori che hanno completato le vendite; copia degli atti notori, o dichiarazioni sostitutive, consegnati dai medesimi piccoli produttori che non hanno completato le vendite. 12. Sull'atto di cui al precedente terzo comma debbono essere riportate, a cura di ciascun primo acquirente, le quantita' man mano acquistate fino al raggiungimento del limite quantitativo sopra indicato. Fotocopia di tale documento deve essere allegata a ciascun modulo 1. 13. Le quantita' di cereali eccedenti le 25 tonnellate, immesse sul mercato dai piccoli produttori, sono assoggettate al prelievo secondo le modalita' del presente decreto. 14. Se viene immesso sul mercato un lotto in parte esonerato ed in parte assoggettato al prelievo, dovranno essere compilati due moduli 1 riportando distintamente nei rispettivi elenchi le quantita' esonerate e quelle assoggettate. 15. Quando il piccolo produttore effettua una delle operazioni indicate nell'art. 7, deve inviare una apposita comunicazione agli organi di controllo, a mezzo raccomandata postale, allegando l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva, redatti ai sensi del presente terzo comma.