Art. 13. Controlli riguardanti i piccoli produttori 1. Gli organi di cui all'art. 5 del presente decreto procedono al controllo per campione, dei dati riportati nei moduli 1 e 3, nonche' degli atti notori, o dichiarazioni sostitutive, al fine di verificare la effettiva esistenza del diritto all'esonero; 2. Il campione di cui al paragrafo precedente deve essere costituito da almeno il 10% dei moduli "1". 3. Entro il 31 dicembre successivo a ciascuna campagna gli organi di cui sopra inviano alla Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV - Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, una relazione sull'attivita' di controllo svolta ai sensi del presente articolo, accompagnata da un prospetto riassuntivo che sara' esplicitato con la circolare di cui all'art. 9.