Art. 13. 
             Controlli riguardanti i piccoli produttori 
  1. Gli organi di cui all'art. 5 del presente decreto  procedono  al
controllo per campione, dei dati riportati nei moduli 1 e 3,  nonche'
degli atti notori, o dichiarazioni sostitutive, al fine di verificare
la effettiva esistenza del diritto all'esonero; 
  2.  Il  campione  di  cui  al  paragrafo  precedente  deve   essere
costituito da almeno il 10% dei moduli "1". 
  3. Entro il 31 dicembre successivo a ciascuna campagna  gli  organi
di cui sopra inviano alla Direzione generale della  tutela  economica
dei prodotti agricoli - Divisione IV - Ministero  dell'agricoltura  e
delle foreste - Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma,  una  relazione
sull'attivita' di controllo svolta ai sensi  del  presente  articolo,
accompagnata da un prospetto riassuntivo che sara' esplicitato con la
circolare di cui all'art. 9.