Art. 14. 
                       Compilazione dei moduli 
  1. Per la compilazione dei moduli 1, 2, 3  e  4  le  parti  possono
utilizzare stampati o copie predisposte a cura  degli  interessati  o
delle associazioni di categoria. 
  2. Tali copie o stampati devono  riprodurre  fedelmente  i  modelli
allegati al presente decreto, senza alcuna modificazione nei testi  o
nella impostazione grafica. 
  3. Se il produttore conduce piu' di  una  azienda  agricola,  nella
compilazione dei moduli deve  essere  indicata  la  SAU  complessiva,
riportando l'indirizzo  dell'azienda  di  maggiore  dimensione  nelle
caselle "indirizzo azienda". 
  4. Ove il produttore non risieda in azienda, deve  essere  indicato
il domicilio del titolare nelle caselle "indirizzo azienda".