Art. 14. Compilazione dei moduli 1. Per la compilazione dei moduli 1, 2, 3 e 4 le parti possono utilizzare stampati o copie predisposte a cura degli interessati o delle associazioni di categoria. 2. Tali copie o stampati devono riprodurre fedelmente i modelli allegati al presente decreto, senza alcuna modificazione nei testi o nella impostazione grafica. 3. Se il produttore conduce piu' di una azienda agricola, nella compilazione dei moduli deve essere indicata la SAU complessiva, riportando l'indirizzo dell'azienda di maggiore dimensione nelle caselle "indirizzo azienda". 4. Ove il produttore non risieda in azienda, deve essere indicato il domicilio del titolare nelle caselle "indirizzo azienda".