Art. 15. Rimborso prelievo corresponsabilita' a favore dei produttori che hanno partecipato al regime del ritiro di seminativi dalla produzione. 1. I produttori di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 34/89, ai fini del rimborso del prelievo di corresponsabilita' previsto dal Regolamento CEE n. 915/89 del 10 aprile 1989 della commissione, devono presentare agli organi di controllo di cui all'art. 5 del presente regolamento apposita domanda di rimborso entro la fine di ciascuna campagna di commercializzazione per la quale e' dovuto detto rimborso. 2. La domanda deve essere corredata da: copia del modello 2 allegato al presente decreto convalidata dall'ufficio di controllo competente attestante l'avvenuto versamento del prelievo di corresponsabilita' di cui si chiede il rimborso; apposita documentazione rilasciata dall'organo competente, che dimostri per ciascuna campagna, l'esistenza del diritto al beneficio comunitario di cui ai regolamenti CEE n. 1094/88 e n. 1272/88. 3. Il rimborso sara' effettuato per ciascuna delle campagne in causa al piu' tardi il 31 dicembre successivo alla fine della campagna di commercializzazione per la quale e' dovuto detto rimborso. 4. In caso di inosservanza dell'impegno di cui all'art. 2 par. 2 del decreto n. 34/89, salvo casi di forza maggiore, l'importo del prelievo di corresponsabilita' indebitamente rimborsato e' recuperato con la maggiorazione del 30%.
Nota all'art. 15: L'art. 2, paragrafo 2, del decreto ministeriale 16 gennaio 1989, n. 34, sancisce: "Unitamente alla domanda l'avente diritto all'aiuto e' tenuto a sottoscrivere l'impegno previsto dall'art. 8 del regolamento (CEE) n. 1272/88".