Art. 15. 
Rimborso prelievo corresponsabilita' a favore dei produttori che 
   hanno  partecipato  al  regime  del  ritiro  di  seminativi  dalla
   produzione. 
  1. I produttori di cui  all'art.  6  del  decreto  ministeriale  n.
34/89, ai  fini  del  rimborso  del  prelievo  di  corresponsabilita'
previsto dal Regolamento CEE n.  915/89  del  10  aprile  1989  della
commissione, devono  presentare  agli  organi  di  controllo  di  cui
all'art. 5 del presente  regolamento  apposita  domanda  di  rimborso
entro la fine di ciascuna  campagna  di  commercializzazione  per  la
quale e' dovuto detto rimborso. 
  2. La domanda deve essere corredata da: 
   copia del modello  2  allegato  al  presente  decreto  convalidata
dall'ufficio di controllo competente attestante l'avvenuto versamento
del prelievo di corresponsabilita' di cui si chiede il rimborso; 
   apposita documentazione  rilasciata  dall'organo  competente,  che
dimostri per ciascuna campagna, l'esistenza del diritto al  beneficio
comunitario di cui ai regolamenti CEE n. 1094/88 e n. 1272/88. 
  3. Il rimborso sara' effettuato  per  ciascuna  delle  campagne  in
causa al piu'  tardi  il  31  dicembre  successivo  alla  fine  della
campagna  di  commercializzazione  per  la  quale  e'  dovuto   detto
rimborso. 
  4. In caso di inosservanza dell'impegno di cui all'art.  2  par.  2
del decreto n. 34/89, salvo casi di  forza  maggiore,  l'importo  del
prelievo di corresponsabilita' indebitamente rimborsato e' recuperato
con la maggiorazione del 30%. 
 
          Nota all'art. 15:
             L'art.  2,  paragrafo  2,  del  decreto  ministeriale 16
          gennaio 1989, n. 34,  sancisce:  "Unitamente  alla  domanda
          l'avente   diritto  all'aiuto  e'  tenuto  a  sottoscrivere
          l'impegno previsto dall'art. 8  del  regolamento  (CEE)  n.
          1272/88".