Art. 2. Primi acquirenti 1. Ai fini del presente decreto sono considerati "primi acquirenti" i commercianti, i trasformatori, le aziende sementiere, gli organismi di ammasso, i produttori agricoli e l'AIMA quando acquistano il cereale direttamente dal produttore. 2. Sono assimilati ai primi acquirenti i produttori che spediscono il cereale in un altro Stato membro o lo esportano fuori della CEE, nonche' i produttori che scambiano il cereale con altri beni. 3. Sono, altresi', assimilati ai primi acquirenti gli organismi associativi in relazione ai conferimenti di cereali da parte dei produttori, in vista di una successiva commercializzazione. In tal caso il momento generatore, ai fini delle obbligazioni poste a carico del primo acquirente, e' quello dell'immissione del cereale sul mercato. 4. Non sono assimilate ai primi acquirenti le imprese, private o di tipo cooperativo, che trasformano, per conto del produttore, cereali da utilizzare nell'azienda di quest'ultimo. 5. Tuttavia, le imprese di cui al precedente comma sono tenute alla compilazione del modulo 1 e del modulo 4 allegati al presente decreto ed all'invio degli stessi all'organo di controllo di cui al successivo art. 5.