Art. 2. 
                          Primi acquirenti 
  1. Ai fini del presente decreto sono considerati "primi acquirenti"
i commercianti, i trasformatori, le aziende sementiere, gli organismi
di ammasso, i produttori  agricoli  e  l'AIMA  quando  acquistano  il
cereale direttamente dal produttore. 
  2. Sono assimilati ai primi acquirenti i produttori che  spediscono
il cereale in un altro Stato membro o lo esportano fuori  della  CEE,
nonche' i produttori che scambiano il cereale con altri beni. 
  3. Sono, altresi', assimilati ai  primi  acquirenti  gli  organismi
associativi in relazione ai conferimenti  di  cereali  da  parte  dei
produttori, in vista di una successiva  commercializzazione.  In  tal
caso il momento generatore, ai fini delle obbligazioni poste a carico
del primo acquirente,  e'  quello  dell'immissione  del  cereale  sul
mercato. 
  4. Non sono assimilate ai primi acquirenti le imprese, private o di
tipo cooperativo, che trasformano, per conto del produttore,  cereali
da utilizzare nell'azienda di quest'ultimo. 
  5. Tuttavia, le imprese di cui al precedente comma sono tenute alla
compilazione del modulo 1 e del modulo 4 allegati al presente decreto
ed  all'invio  degli  stessi  all'organo  di  controllo  di  cui   al
successivo art. 5.