Art. 3. 
                      Compravendita del cereale 
  1.  Il  primo  acquirente  trattiene  dal  prezzo  di  acquisto  il
prelievo,  calcolandone  l'importo  in  ragione  della  quantita'  di
prodotto oggetto di compravendita. 
  2. Anche se il pagamento del prezzo avviene in un momento  diverso,
ai fini del presente decreto il prelievo si considera  trattenuto  al
momento della consegna del cereale. 
  3. All'atto della consegna il produttore  ed  il  primo  acquirente
compilano  una  dichiarazione  conforme  al  modulo  1,  allegato  al
presente  decreto,  contrassegnando  le  caselle  "compravendita",  e
sottoscrivendo ciascuna delle tre parti della dichiarazione stessa. 
  4. Il produttore  conserva  la  prima  parte  della  dichiarazione,
mentre la  seconda  e  la  terza  parte  sono  trattenute  dal  primo
aquirente. 
  5. In caso di vendita  all'organismo  di  intervento,  la  predetta
dichiarazione viene compilata al momento della consegna del  cereale,
mentre il prelievo si considera trattenuto al momento  del  pagamento
del prezzo.