Art. 4. Conferimento del cereale ad organismi associativi 1. Per i cereali conferiti dai produttori agli organismi associativi in vista di una successiva commercializzazione, al momento del conferimento il produttore ed il rappresentante legale dell'organismo associativo compilano e sottoscrivono una dichiarazione conforme al modulo 1 contrassegnando le caselle "conferimento". Tuttavia in detta dichiarazione non compare l'importo del prelievo applicabile al momento del conferimento. 2. Il produttore conserva la prima parte della dichiarazione, mentre la seconda e la terza sono trattenute dall'organismo associativo. 3. Quando il cereale viene venduto, l'organismo associativo trattiene dal prezzo di vendita l'importo del prelievo. 4. Ai fini del presente decreto il prelievo si considera trattenuto quando l'organismo associativo consegna il cereale all'acquirente. 5. Ai fini dell'attribuzione contabile del cereale consegnato all'acquirente sono presi in considerazione i singoli lotti secondo l'ordine temporale di conferimento da parte del produttore. 6. Detta attribuzione comporta l'iscrizione nel modulo 1, di cui al presente articolo paragrafo 1, 2 capoverso, dell'importo del prelievo applicabile al momento della consegna. L'eventuale quantita' eccedente rispetto alla quantita' iscritta inizialmente nel modulo stesso viene riportata su un duplicato allegato all'originale. 7. L'acquirente del cereale, venduto dall'organismo associativo deve computare tale cereale fra le quantita' gia' sottoposte al prelievo.