Art. 4. 
          Conferimento del cereale ad organismi associativi 
  1.  Per  i  cereali  conferiti  dai   produttori   agli   organismi
associativi  in  vista  di  una  successiva  commercializzazione,  al
momento del conferimento il produttore ed  il  rappresentante  legale
dell'organismo   associativo   compilano    e    sottoscrivono    una
dichiarazione  conforme  al  modulo  1  contrassegnando  le   caselle
"conferimento". Tuttavia in detta dichiarazione non compare l'importo
del prelievo applicabile al momento del conferimento. 
  2. Il produttore  conserva  la  prima  parte  della  dichiarazione,
mentre  la  seconda  e  la  terza  sono   trattenute   dall'organismo
associativo. 
  3.  Quando  il  cereale  viene  venduto,  l'organismo   associativo
trattiene dal prezzo di vendita l'importo del prelievo. 
  4. Ai fini del presente decreto il prelievo si considera trattenuto
quando l'organismo associativo consegna il cereale all'acquirente. 
  5. Ai  fini  dell'attribuzione  contabile  del  cereale  consegnato
all'acquirente sono presi in considerazione i singoli  lotti  secondo
l'ordine temporale di conferimento da parte del produttore. 
  6. Detta attribuzione comporta l'iscrizione nel modulo 1, di cui al
presente articolo paragrafo 1, 2 capoverso, dell'importo del prelievo
applicabile  al  momento  della   consegna.   L'eventuale   quantita'
eccedente rispetto alla quantita' iscritta  inizialmente  nel  modulo
stesso viene riportata su un duplicato allegato all'originale. 
  7. L'acquirente del  cereale,  venduto  dall'organismo  associativo
deve computare tale cereale  fra  le  quantita'  gia'  sottoposte  al
prelievo.