Art. 5. 
                       Versamento del prelievo 
  1.  I  primi  acquirenti  devono  versare  l'importo  del  prelievo
esclusivamente in una contabilita' speciale, ai sensi dell'art. 1223,
lettera a), delle istruzioni generali servizi  Tesoro,  intestata  al
"Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo di
corresponsabilita' sui  cereali",  aperta  presso  le  sezioni  delle
tesorerie provinciali dello Stato. 
  2.  I  versamenti  devono  essere  effettuati  entro  le   seguenti
scadenze: 
   entro il 31 ottobre per le somme trattenute nei  mesi  di  giugno,
luglio, agosto e settembre per tutti i cereali con eccezione del mais
e del sorgo; per questi ultimi entro il 31 di ottobre  per  le  somme
trattenute nei mesi di luglio, agosto e settembre; 
   entro il 31 gennaio per le somme trattenute nei mesi  di  ottobre,
novembre e dicembre; 
   entro il 30 aprile per le somme trattenute nei  mesi  di  gennaio,
febbraio, e marzo; 
   entro il 31 luglio per le somme trattenute nei mesi  di  aprile  e
maggio per tutti i cereali ad eccezione del mais e del  sorgo;  entro
il 31 luglio per questi ultimi cereali per le  somme  trattenute  nei
mesi di aprile, maggio e giugno. 
  3. Ogni acquirente e' tenuto ad effettuare separati versamenti  per
ciascuna  delle  province  di  ubicazione  delle   aziende   agricole
produttrici. 
  4.  L'ammontare  di  ogni  versamento  e'  costituito  dalle  somme
trattenute dal  primo  acquirente  nei  riguardi  dei  produttori  di
ciascuna  provincia,  risultanti  dalle  dichiarazioni  compilate  in
conformita' al modulo 1. 
  5. Non appena eseguiti i versamenti, ed entro  i  termini  indicati
nel secondo comma del presente articolo, i  primi  acquirenti  devono
inviare agli organi appresso indicati, una comunicazione per  ciascun
versamento da essi effettuato, indicando il proprio indirizzo  ed  il
codice fiscale o partita IVA. 
  6. La comunicazione deve essere inviata ai seguenti uffici a  mezzo
raccomandata postale con avviso di ricevimento: 
   per le province delle regioni Liguria e  Piemonte,  ai  rispettivi
servizi regionali decentrati dell'agricoltura; 
   per le  province  delle  regioni  Veneto,  Friuli-Venezia  Giulia,
Sicilia e Trentino-Alto Adige, ai rispettivi Ispettorati  provinciali
dell'agricoltura; 
   per le  province  della  regione  Marche,  ai  rispettivi  servizi
decentrati  dell'agricoltura,  delle  foreste  e  dell'alimentazione,
sezione alimentazione; 
   per le province della regione Calabria, ai rispettivi  ispettorati
provinciali dell'alimentazione - servizi di  coordinamento  regionale
interventi A.I.M.A.; 
   per le province delle regioni Puglia, Umbria, Molise e  Basilicata
ai rispettivi enti di sviluppo agricolo; 
   per le province della regione Toscana, ai  rispettivi  assessorati
all'agricoltura delle amministrazioni provinciali; 
   per  le  province  della  regione  Lazio,  ai  rispettivi  settori
decentrati provinciali dell'agricoltura; 
   per le province della  regione  Abruzzo,  alle  rispettive  unita'
territoriali per l'agricoltura - U.T.A.; 
   per  le  province  della  regione  Emilia-Romagna,  ai  rispettivi
servizi provinciali agricoltura e alimentazione; 
   per le province della  regione  Lombardia  ai  rispettivi  servizi
provinciali agricoltura, foreste e alimentazione - S.P.A.F.A. 
   per le province delle altre  regioni,  ai  rispettivi  assessorati
regionali all'agricoltura. 
  7. I primi acquirenti devono  allegare  ad  ogni  comunicazione  un
elenco (in triplice copia), sottoscritto in ogni pagina e redatto  in
conformita' al modulo 2 allegato al presente decreto, dei  produttori
della provincia nei  confronti  dei  quali  e'  stato  trattenuto  il
prelievo. 
  8. Ad ogni comunicazione deve essere altresi' allegato  l'originale
della ricevuta di versamento del prelievo e la terza parte di tutti i
moduli 1 riguardanti il versamento medesimo, coincidenti con l'elenco
di cui al comma precedente.