Art. 5. Versamento del prelievo 1. I primi acquirenti devono versare l'importo del prelievo esclusivamente in una contabilita' speciale, ai sensi dell'art. 1223, lettera a), delle istruzioni generali servizi Tesoro, intestata al "Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo di corresponsabilita' sui cereali", aperta presso le sezioni delle tesorerie provinciali dello Stato. 2. I versamenti devono essere effettuati entro le seguenti scadenze: entro il 31 ottobre per le somme trattenute nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre per tutti i cereali con eccezione del mais e del sorgo; per questi ultimi entro il 31 di ottobre per le somme trattenute nei mesi di luglio, agosto e settembre; entro il 31 gennaio per le somme trattenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre; entro il 30 aprile per le somme trattenute nei mesi di gennaio, febbraio, e marzo; entro il 31 luglio per le somme trattenute nei mesi di aprile e maggio per tutti i cereali ad eccezione del mais e del sorgo; entro il 31 luglio per questi ultimi cereali per le somme trattenute nei mesi di aprile, maggio e giugno. 3. Ogni acquirente e' tenuto ad effettuare separati versamenti per ciascuna delle province di ubicazione delle aziende agricole produttrici. 4. L'ammontare di ogni versamento e' costituito dalle somme trattenute dal primo acquirente nei riguardi dei produttori di ciascuna provincia, risultanti dalle dichiarazioni compilate in conformita' al modulo 1. 5. Non appena eseguiti i versamenti, ed entro i termini indicati nel secondo comma del presente articolo, i primi acquirenti devono inviare agli organi appresso indicati, una comunicazione per ciascun versamento da essi effettuato, indicando il proprio indirizzo ed il codice fiscale o partita IVA. 6. La comunicazione deve essere inviata ai seguenti uffici a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento: per le province delle regioni Liguria e Piemonte, ai rispettivi servizi regionali decentrati dell'agricoltura; per le province delle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Trentino-Alto Adige, ai rispettivi Ispettorati provinciali dell'agricoltura; per le province della regione Marche, ai rispettivi servizi decentrati dell'agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione, sezione alimentazione; per le province della regione Calabria, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione - servizi di coordinamento regionale interventi A.I.M.A.; per le province delle regioni Puglia, Umbria, Molise e Basilicata ai rispettivi enti di sviluppo agricolo; per le province della regione Toscana, ai rispettivi assessorati all'agricoltura delle amministrazioni provinciali; per le province della regione Lazio, ai rispettivi settori decentrati provinciali dell'agricoltura; per le province della regione Abruzzo, alle rispettive unita' territoriali per l'agricoltura - U.T.A.; per le province della regione Emilia-Romagna, ai rispettivi servizi provinciali agricoltura e alimentazione; per le province della regione Lombardia ai rispettivi servizi provinciali agricoltura, foreste e alimentazione - S.P.A.F.A. per le province delle altre regioni, ai rispettivi assessorati regionali all'agricoltura. 7. I primi acquirenti devono allegare ad ogni comunicazione un elenco (in triplice copia), sottoscritto in ogni pagina e redatto in conformita' al modulo 2 allegato al presente decreto, dei produttori della provincia nei confronti dei quali e' stato trattenuto il prelievo. 8. Ad ogni comunicazione deve essere altresi' allegato l'originale della ricevuta di versamento del prelievo e la terza parte di tutti i moduli 1 riguardanti il versamento medesimo, coincidenti con l'elenco di cui al comma precedente.