Art. 6. 
                     Adempimenti delle tesorerie 
  1. Le somme versate dai primi acquirenti a titolo  di  prelievo  ai
sensi del precedente  art.  5,  devono  affluire  all'apposito  conto
corrente infruttifero acceso presso la tesoreria centrale,  intestato
al "Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato  -  Prelievo
di corresponsabilita' sui cereali", entro il 15 di ogni  mese  per  i
versamenti effettuati entro la fine del mese precedente. 
  2. All'uopo la tesoreria provinciale dello Stato  di  Roma  emette,
entro il giorno 5 di ogni mese, con procedura in  vigore,  un  vaglia
del Tesoro commutabile in quietanza di accreditamento al citato conto
corrente. 
  3. La  relativa  quietanza  di  entrata  al  conto  corrente  sara'
trasmessa, entro il 15 di ogni mese, a cura della Direzione  generale
del tesoro, alla Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.E. Divisione
VII. 
  4. Entro la fine di ciascun mese il Ministero del Tesoro Ragioneria
generale dello Stato, comunica al Ministero dell'agricoltura e  delle
foreste - Direzione generale  della  tutela  economica  dei  prodotti
agricoli - Divisione IV e divisione IX, le somme relative al prelievo
riscosse entro la fine del mese precedente.