Art. 7. Spedizione, esportazione o scambio del cereale ad opera del produttore 1. Nell'ipotesi in cui il produttore spedisca il cereale in un altro Stato membro, o lo esporti fuori dalla CEE, o lo scambi con altre merci o prestazioni, e' tenuto ad effettuare direttamente il versamento del prelievo con le modalita' indicate nel primo, secondo, quinto e sesto comma dell'art. 5 del presente decreto. 2. Ai fini della applicazione dei termini del secondo comma del citato art. 5, la spedizione e l'esportazione si considerano avvenute al momento dell'accettazione della dichiarazione di spedizione o di esportazione. 3. Agli stessi fini, lo scambio del cereale si considera effettuato al momento della consegna. 4. Il produttore deve allegare alla comunicazione di cui all'art. 5 l'originale della ricevuta del versamento eseguito ed un elenco conforme al modulo 2, compilato indicando se medesimo, sia come produttore, sia come primo acquirente.