Art. 7. 
Spedizione,  esportazione  o  scambio  del  cereale  ad   opera   del
                             produttore 
  1. Nell'ipotesi in cui il produttore  spedisca  il  cereale  in  un
altro Stato membro, o lo esporti fuori dalla CEE,  o  lo  scambi  con
altre merci o prestazioni, e' tenuto ad  effettuare  direttamente  il
versamento del prelievo con le modalita' indicate nel primo, secondo,
quinto e sesto comma dell'art. 5 del presente decreto. 
  2. Ai fini della applicazione dei termini  del  secondo  comma  del
citato art. 5, la spedizione e l'esportazione si considerano avvenute
al momento dell'accettazione della dichiarazione di spedizione  o  di
esportazione. 
  3. Agli stessi fini, lo scambio del cereale si considera effettuato
al momento della consegna. 
  4. Il produttore deve allegare alla comunicazione di cui all'art. 5
l'originale della ricevuta  del  versamento  eseguito  ed  un  elenco
conforme al modulo 2,  compilato  indicando  se  medesimo,  sia  come
produttore, sia come primo acquirente.