Art. 8. 
                    Versamento in unica soluzione 
  1.  I  primi  acquirenti  che,  nel   corso   della   campagna   di
commercializzazione acquistano una quantita' di cereali sottoposta al
prelievo inferiore a 250 tonn., possono essere autorizzati a  versare
in unica soluzione, entro il 31  luglio  della  campagna  successiva,
l'importo del prelievo trattenuto nel periodo 1 luglio-30 giugno  per
mais e sorgo e 1 giugno-31 maggio per tutti gli altri cereali. 
  2.  La  relativa   autorizzazione   e'   concessa,   su   richiesta
dell'interessato,  dall'organo  di  controllo  di  cui   all'art.   5
competente per territorio, tenendo conto delle quantita'  di  cereali
acquistate nelle annate precedenti. 
  3. I versamenti di cui al  primo  comma  devono  essere  effettuati
distintamente per i due periodi considerati.