Art. 8. Versamento in unica soluzione 1. I primi acquirenti che, nel corso della campagna di commercializzazione acquistano una quantita' di cereali sottoposta al prelievo inferiore a 250 tonn., possono essere autorizzati a versare in unica soluzione, entro il 31 luglio della campagna successiva, l'importo del prelievo trattenuto nel periodo 1 luglio-30 giugno per mais e sorgo e 1 giugno-31 maggio per tutti gli altri cereali. 2. La relativa autorizzazione e' concessa, su richiesta dell'interessato, dall'organo di controllo di cui all'art. 5 competente per territorio, tenendo conto delle quantita' di cereali acquistate nelle annate precedenti. 3. I versamenti di cui al primo comma devono essere effettuati distintamente per i due periodi considerati.