Art. 9. 
                Adempimenti degli organi di controllo 
  1. Per ciascuna delle comunicazioni inviate dai primi acquirenti ai
sensi dell'art. 5, gli  organi  ivi  indicati  eseguono  le  seguenti
operazioni: 
   controllano  i   moduli   1,   con   particolare   riguardo   alla
corrispondenza fra le quantita' di cereale ed il prelievo indicato; 
   controllano l'esatta corrispondenza fra il contenuto dei moduli  1
e l'elenco (modulo 2) allegato alla medesima comunicazione; 
   controllano  che  l'importo  versato  alla  tesoreria  provinciale
coincida sia con quello complessivo risultante dal modulo 2, sia  con
la somma degli importi risultanti nei relativi moduli 1. 
  2. Per le comunicazione inviate ai sensi dell'art. 7  il  controllo
concerne la corrispondenza fra la somma versata e quella indicata nel
modulo 2. 
  3. Se i controlli eseguiti ai sensi del primo e del  secondo  comma
hanno avuto esito positivo gli organi predetti  convalidano  l'elenco
apponendo  in   calce   a   ciascuna   pagina   dell'elenco   stesso,
nell'apposito  spazio,  il  timbro  dell'ufficio  e  la   firma   del
funzionario responsabile del servizio. 
  4. Entro  un  mese  dall'arrivo  delle  comunicazioni  gli  elenchi
convalidati devono essere inviati all'A.I.M.A. - Via Palestro,  81  -
00185 Roma, mentre le ricevute di versamento ed i  moduli  1  vengono
conservati dagli organi di controllo. 
  5. Entro il medesimo termine gli organi indicati all'art. 5 inviano
una fotocopia degli elenchi convalidati all'Ufficio il cui  indirizzo
sara'  indicato  all'inizio  di  ciascuna  campagna   dal   Ministero
dell'agricoltura e delle foreste. 
  6. Se i controlli indicati al primo e secondo  comma  del  presente
articolo evidenziano errori  o  discrepanze  che  non  consentono  la
convalida dell'elenco,  l'organo  di  controllo  richieste  al  primo
acquirente i necessari  chiarimenti,  eventualmente  richiedendo  una
nuova redazione dell'elenco stesso. 
  7. Gli organi sopra indicati svolgono  un  controllo  per  campione
presso  le  sedi  dei  primi  acquirenti,  verificando  la   corretta
applicazione  delle  disposizioni  riguardanti   il   prelievo,   con
particolare  riguardo  alla  tenuta  della  contabilita'   prescritta
dall'art. 6 del regolamento CEE della Commissione n. 1432/88. 
  8. Tali controlli devono essere in ogni caso  svolti  presso  tutti
quei primi acquirenti che abbiano versato in ritardo  il  prelievo  o
nei  confronti  dei  quali  si  sia  reso  necessario  richiedere   i
chiarimenti indicati nel sesto comma del presente articolo. 
  9. Entro il 31 dicembre della campagna  successiva  gli  organi  di
controllo inviano al Ministero dell'agricoltura  e  delle  foreste  -
Direzione generale tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione
IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, una relazione  sull'attivita'
di controllo  svolta  presso  i  primi  acquirenti,  accompagnata  da
apposito prospetto riassuntivo che  sara'  esplicitato  da  circolare
ministeriale.