Art. 9. Adempimenti degli organi di controllo 1. Per ciascuna delle comunicazioni inviate dai primi acquirenti ai sensi dell'art. 5, gli organi ivi indicati eseguono le seguenti operazioni: controllano i moduli 1, con particolare riguardo alla corrispondenza fra le quantita' di cereale ed il prelievo indicato; controllano l'esatta corrispondenza fra il contenuto dei moduli 1 e l'elenco (modulo 2) allegato alla medesima comunicazione; controllano che l'importo versato alla tesoreria provinciale coincida sia con quello complessivo risultante dal modulo 2, sia con la somma degli importi risultanti nei relativi moduli 1. 2. Per le comunicazione inviate ai sensi dell'art. 7 il controllo concerne la corrispondenza fra la somma versata e quella indicata nel modulo 2. 3. Se i controlli eseguiti ai sensi del primo e del secondo comma hanno avuto esito positivo gli organi predetti convalidano l'elenco apponendo in calce a ciascuna pagina dell'elenco stesso, nell'apposito spazio, il timbro dell'ufficio e la firma del funzionario responsabile del servizio. 4. Entro un mese dall'arrivo delle comunicazioni gli elenchi convalidati devono essere inviati all'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - 00185 Roma, mentre le ricevute di versamento ed i moduli 1 vengono conservati dagli organi di controllo. 5. Entro il medesimo termine gli organi indicati all'art. 5 inviano una fotocopia degli elenchi convalidati all'Ufficio il cui indirizzo sara' indicato all'inizio di ciascuna campagna dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 6. Se i controlli indicati al primo e secondo comma del presente articolo evidenziano errori o discrepanze che non consentono la convalida dell'elenco, l'organo di controllo richieste al primo acquirente i necessari chiarimenti, eventualmente richiedendo una nuova redazione dell'elenco stesso. 7. Gli organi sopra indicati svolgono un controllo per campione presso le sedi dei primi acquirenti, verificando la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti il prelievo, con particolare riguardo alla tenuta della contabilita' prescritta dall'art. 6 del regolamento CEE della Commissione n. 1432/88. 8. Tali controlli devono essere in ogni caso svolti presso tutti quei primi acquirenti che abbiano versato in ritardo il prelievo o nei confronti dei quali si sia reso necessario richiedere i chiarimenti indicati nel sesto comma del presente articolo. 9. Entro il 31 dicembre della campagna successiva gli organi di controllo inviano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, una relazione sull'attivita' di controllo svolta presso i primi acquirenti, accompagnata da apposito prospetto riassuntivo che sara' esplicitato da circolare ministeriale.