Art. 3.

  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 16 ottobre 1989


              Il Presidente supplente della Repubblica
                              SPADOLINI

                     Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri

                            De Michelis, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Vassalli