Art. 2. Incentivi per la produzione, commercializzazione e pubblicizzazione delle siringhe monouso autobloccanti 1. Al fine di prevenire la diffusione delle patologie derivanti dall'uso multiplo di siringhe e' utilizzato, per l'anno 1990, per l'importo di 10 miliardi di lire, lo stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanita', riguardante le misure di prevenzione dell'AIDS. 2. La somma di cui al comma 1 e' destinata alla realizzazione di misure di sostegno ed incentivazione alla produzione, commercializzazione e pubblicizzazione delle siringhe monouso autobloccanti, finalizzate alla progressiva sostituzione sul mercato delle siringhe da insulina. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della sanita', con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta un apposito piano per la realizzazione delle finalita' di cui al presente articolo.