Art. 2. 
           Incentivi per la produzione, commercializzazione 
       e pubblicizzazione delle siringhe monouso autobloccanti 
  1. Al fine di prevenire la  diffusione  delle  patologie  derivanti
dall'uso multiplo di siringhe e' utilizzato,  per  l'anno  1990,  per
l'importo di 10 miliardi di lire, lo stanziamento del capitolo  dello
stato di previsione  del  Ministero  della  sanita',  riguardante  le
misure di prevenzione dell'AIDS. 
  2. La somma di cui al comma 1 e' destinata  alla  realizzazione  di
misure   di   sostegno    ed    incentivazione    alla    produzione,
commercializzazione  e  pubblicizzazione   delle   siringhe   monouso
autobloccanti, finalizzate alla progressiva sostituzione sul  mercato
delle siringhe da insulina. Entro due mesi dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto  il  Ministro
della sanita', con proprio  decreto,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta un  apposito
piano per  la  realizzazione  delle  finalita'  di  cui  al  presente
articolo.