Art. 3. 
              Esenzioni dalla partecipazione alla spesa 
  1. Sono esentati dal pagamento di tutte le quote di  partecipazione
alla spesa sanitaria: 
    a) i cittadini cui sia riconosciuto dai comuni  di  residenza  la
condizione di indigenza di cui all'articolo 32,  primo  comma,  della
Costituzione; 
    b) i titolari di pensione di  vecchiaia  con  reddito  imponibile
lordo fino a lire sedici milioni, incrementato fino a  lire  ventidue
milioni di reddito complessivo lordo in presenza del coniuge a carico
ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a  carico;  non
concorre alla determinazione  del  reddito  l'unita'  immobiliare  di
proprieta', adibita dal pensionato ad abitazione propria o  posseduta
come residenza secondaria o comunque a disposizione,  se  costituente
l'unica unita' immobiliare posseduta. Per  titolari  di  pensione  di
vecchiaia   si   intendono   tutti   coloro   che,   a    prescindere
dall'ordinamento pensionistico  di  appartenenza,  abbiano  raggiunto
l'eta' per  il  collocamento  a  riposo  prevista  dall'assicurazione
generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;  rientrano  tra  i
beneficiari  anche  i  titolari  di  pensione  di   invalidita',   di
anzianita' e di  reversibilita',  purche'  abbiano  raggiunto  l'eta'
anzidetta e rientrino nei limiti di  reddito  di  cui  alla  presente
lettera; 
    c) i titolari di pensione sociale; 
    d) i familiari a carico dei soggetti indicati nelle  lettere  a),
b) e c). 
  2. L'esenzione dal pagamento delle  quote  di  partecipazione  alla
spesa sanitaria spetta, quando ricorrano  le  condizioni  di  cui  al
comma  1,  anche  agli  stranieri  iscritti  al  Servizio   sanitario
nazionale. 
  3. E' abrogata ogni altra esenzione dal pagamento  delle  quote  di
partecipazione alla spesa sanitaria, con esclusione  delle  esenzioni
riferite a forme morbose determinate, ai  protocolli  per  la  tutela
della maternita', alle categorie di invalidi  ed  assimilati  di  cui
alla normativa  vigente,  ai  donatori  di  organi  e  di  sangue  in
connessione con  gli  atti  di  donazione  e  agli  accertamenti  del
possesso dei requisiti di idoneita' da  parte  delle  ragazze  e  dei
ragazzi  che  si  avviano  all'attivita'  sportiva  agonistica  nelle
societa' dilettantistiche. 
  4. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,
nonche' le modalita' di accertamento  dei  requisiti  soggettivi  ivi
indicati,  sono  quelle  determinate   con   decreto   del   Ministro
dell'interno 20 maggio 1989, n.  179,  adottato  di  concerto  con  i
Ministri  della  sanita'  e  delle  finanze.  I  comuni   interessati
effettuano periodici controlli avvalendosi dell'Arma dei carabinieri,
della Polizia di Stato e della Guardia di finanza.  Con  decreto  del
Ministro  delle   finanze   sono   stabiliti   tempi   e   modi   per
l'effettuazione di accertamenti fiscali nei confronti dei soggetti di
cui al comma  1  che  abbiano  ottenuto  l'esenzione.  Chiunque,  con
qualsiasi mezzo,  ottiene  indebitamente  l'esenzione  dal  pagamento
delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria e' punito ai sensi
dell'articolo 640, secondo comma, n. 1, del codice penale.