Art. 4. 
         Ripiano dei disavanzi delle unita' sanitarie locali 
  1. Le regioni e le province autonome determinano la maggiore  spesa
sanitaria corrente per gli esercizi finanziari  1987  e  1988  con  i
criteri e le modalita' di cui agli articoli 1, commi  1  e  4,  e  2,
commi 1 e 2, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1987,  n.  456,  all'uopo
utilizzando i modelli di rilevazione che saranno definiti con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, e
possono autorizzare, anche in deroga alle  vigenti  disposizioni,  le
unita' sanitarie locali, gli istituti,  gli  enti  e  le  universita'
interessati alle operazioni di ripiano, ad iscrivere, tra gli impegni
degli esercizi finanziari 1987 e 1988, le obbligazioni effettivamente
assunte e le sopravvenienze passive accertate, rispettivamente, entro
il 31  dicembre  1987  ed  il  31  dicembre  1988,  in  eccedenza  ai
rispettivi stanziamenti di bilancio. 
  2. La maggiore spesa di cui al comma 1 e' finanziata dalle  regioni
e  dalle   province   autonome   mediante   l'impiego   delle   somme
eventualmente non utilizzate, a valere  sulle  quote  degli  esercizi
finanziari 1987  e  1988  del  Fondo  sanitario  nazionale  di  parte
corrente,  e  mediante  operazioni  di  finanziamento  con  onere  di
ammortamento a carico del  bilancio  dello  Stato  entro  i  seguenti
limiti: 
    a) 20 per cento con operazioni di mutuo da attivare entro  il  31
dicembre 1989 con la Cassa depositi e  prestiti,  secondo  criteri  e
procedure stabiliti con decreto del Ministro del tesoro; 
    b) 35 per cento con operazioni di  mutuo  da  attivare  nell'anno
1990 con le aziende ed istituti  di  credito  ordinario  e  speciale,
individuati con decreto del Ministro del tesoro e secondo condizioni,
durata e modalita' stabilite nel decreto medesimo. 
  3. I mutui di cui al comma 2, che  possono  essere  concessi  dalle
aziende ed istituti di  credito  anche  in  deroga  alle  loro  norme
statutarie, sono  versati  in  unica  soluzione  sul  conto  corrente
generale infruttifero  che  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma
intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato e  sono  trasferiti
agli  enti  che  gestiscono  la  spesa  sanitaria  con   vincolo   di
destinazione. Non si applicano i limiti  per  l'assunzione  di  mutui
previsti dalle vigenti disposizioni per  le  regioni  e  le  province
autonome. 
  4. I mutui, entro i limiti indicati nel  comma  2,  possono  essere
concessi, in via di anticipazione, sulla base del disavanzo  presunto
risultante, per ciascuno degli anni 1987  e  1988,  dalle  rispettive
documentazioni contabili  previa  autorizzazione  del  Ministero  del
tesoro. Con successivo provvedimento legislativo saranno  determinati
modalita' e tempi per l'ulteriore finanziamento della spesa sanitaria
di cui al comma 1. 
  5. All'onere derivante  dall'applicazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 330  miliardi  per  l'anno  1990  e  in  lire  1.440
miliardi per l'anno 1991 e seguenti, si  provvede,  per  l'anno  1990
mediante  parziale  utilizzo  della  proiezione   dell'accantonamento
"Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi USL per l'anno  1987"  e
per l'anno 1991 mediante utilizzo della proiezione degli 
accantonamenti "Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi USL per 
l'anno 1987" e "Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi  USL  per
l'anno 1988" iscritti, ai fini del bilancio triennale  1989-1991,  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno finanziario 1989. 
  6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.