Art. 5. 
Estensione alle unita' sanitarie locali delle norme  sulla  tesoreria
                                unica 
 1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 le unita' sanitarie  locali  sono
inserite nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720,
e ad esse si applicano tutte le disposizioni che regolano il  sistema
della tesoreria unica. 
  2. I tesorieri delle unita' sanitarie locali, entro il 29  dicembre
1989,  devono  versare  nelle  contabilita'   speciali   infruttifere
esistenti, aperte presso le sezioni di  tesoreria  provinciale  dello
Stato competenti per  territorio,  tutte  le  disponibilita'  liquide
detenute per conto delle unita' sanitarie medesime. 
  3.  Nelle  more  degli  accreditamenti  di  cui  al   sesto   comma
dell'articolo 35 della legge 30 marzo  1981,  n.  119,  su  richiesta
delle unita' sanitarie  locali,  la  Direzione  generale  del  tesoro
autorizza  le  sezioni  di  tesoreria  provinciale  dello   Stato   a
corrispondere anticipazioni mensili,  ciascuna  per  un  importo  non
superiore ad un terzo della quota  del  trimestre  precedente.  Detti
importi, che saranno indicati dalle  unita'  sanitarie  locali  nella
richiesta alla Direzione generale del tesoro, vengono  versati  dalle
sezioni di  tesoreria  provinciale  dello  Stato  nelle  contabilita'
speciali infruttifere e scritturati dalle medesime in conto  sospeso.
Le  sezioni  di   tesoreria   provinciale   dello   Stato,   all'atto
dell'accreditamento  nelle  contabilita'  infruttifere  delle  unita'
sanitarie locali delle quote indicate nei piani di riparto regionale,
provvedono ad eliminare  i  sospesi  di  cui  sopra,  defalcando  gli
importi anticipati dalle quote relative al riparto. 
  4. I commi settimo ed ottavo dell'articolo 35 della legge 30  marzo
1981, n. 119, sono abrogati.