Art. 6 
                        Disposizioni diverse 
 
  1. Le regioni e le  unita'  sanitarie  locali  provvedono,  in  via
prioritaria, al pagamento della spesa farmaceutica per l'anno 1989. 
  2. I termini del 31 maggio  1989  e  del  31  agosto  1989  di  cui
all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n.  65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  1989,  n.  155,
sono differiti, rispettivamente, a pena di decadenza, al 31  dicembre
1989 ed al 30 giugno 1990.