Art. 6 Disposizioni diverse 1. Le regioni e le unita' sanitarie locali provvedono, in via prioritaria, al pagamento della spesa farmaceutica per l'anno 1989. 2. I termini del 31 maggio 1989 e del 31 agosto 1989 di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono differiti, rispettivamente, a pena di decadenza, al 31 dicembre 1989 ed al 30 giugno 1990.